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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento di una somma rilevante nei confronti di una società, quale debitrice principale, e di due garanti personali. Il decreto fu poi revocato in primo grado per un errore formale nell’indicazione del creditore, ma il Tribunale condannò comunque in solido i debitori al pagamento della medesima somma con interessi e spese; la Corte d’appello confermò. In cassazione i ricorrenti proposero sette motivi: i primi due censuravano il mancato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio contabile per la ricostruzione del rapporto di conto corrente e del saldo; il terzo contestava la regolazione delle spese di lite, sostenendo che la revoca del decreto avrebbe imposto la compensazione; il quarto e il quinto denunciavano violazioni processuali per omessa segnalazione officiosa di questioni rilevabili d’ufficio e per mancato rilievo di nullità; il sesto deduceva la nullità delle fideiussioni anche in appello, trattandosi di contratto posto a base della pretesa monitoria; il settimo invocava l’art. 115 c.p.c. e il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005, sostenendo che le clausole fideiussorie fossero affette da nullità. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per mancata censura della ratio decidendi, fondata sulla genericità delle allegazioni; ha ritenuto infondato il motivo sulle spese; ha ritenuto infondati gli altri motivi sulla nullità delle fideiussioni, perché i fatti costitutivi della nullità non erano stati tempestivamente e specificamente allegati nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato la CTU per la genericità delle allegazioni a sostegno della contestazione del saldo di conto corrente. Ha respinto il terzo motivo sulle spese, ritenendo corretta l’applicazione del principio di soccombenza e comunque insindacabile in cassazione la mancata compensazione. Ha respinto anche i motivi relativi alla dedotta nullità delle fideiussioni, affermando che il rilievo officioso della nullità negoziale in appello o in cassazione è possibile solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati in primo grado, circostanza qui esclusa dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta in modo esplorativo; presuppone allegazioni sufficientemente specifiche da giustificarne l’espletamento.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non richiede una motivazione espressa.

  • art. 101 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché non risultava una violazione del contraddittorio per mancata segnalazione di questioni rilevabili d’ufficio.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità processuale, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato in tema di nullità processuali; la Corte non ha ravvisato nullità rilevanti.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio anche in appello o in cassazione, ma solo se i fatti costitutivi risultano ritualmente allegati.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo al fatto notorio è stato disatteso; la Corte non ha ravvisato un uso improprio del principio di non contestazione o della valutazione delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso di specie i ricorrenti sono stati ritenuti integralmente soccombenti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire a carenze assertive della parte: chi chiede la ricostruzione contabile di un rapporto deve allegare in modo specifico i fatti e i dati numerici che rendono necessario l’accertamento tecnico.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, quale convenuto in senso sostanziale, deve articolare contestazioni puntuali e non generiche; una contestazione meramente assertiva del saldo o degli addebiti non consente di fondare utilmente una CTU contabile.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la doglianza senza censurare l’effettiva ragione decisoria.
  • In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la mancata compensazione, di regola, non è censurabile per difetto di motivazione.
  • La nullità negoziale può essere rilevata d’ufficio anche nei gradi successivi, ma il potere officioso è condizionato alla tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della nullità nel giudizio di merito.
  • Quando la nullità dipende dalla combinazione di specifiche clausole contrattuali e da un determinato modello regolatorio o antitrust, la parte deve produrre e allegare tempestivamente gli elementi fattuali e documentali che consentano al giudice il rilievo della nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMoraFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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