Cassazione Civile, Ordinanza n. 15143/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile e la rendita attribuita a seguito di procedura DOCFA. Il contribuente lamentava che il giudice di appello avesse escluso la possibilità di far valere, anche tramite l’impugnazione dell’esito conseguente al DOCFA, gli errori commessi nella dichiarazione presentata e avesse negato al giudice tributario il potere di correggere classamento e rendita. Con il terzo e quarto motivo venivano inoltre prospettati dubbi di legittimità costituzionale della soluzione adottata dalla CTR e la violazione dell’art. 10, comma 1, L. n. 212/2000, nonché dell’art. 20 del r.d.l. n. 652/1939, sul presupposto che l’amministrazione deve accertare e tassare il vero e che la rendita catastale ha valore meramente dichiarativo, non costitutivo. I motivi erano strettamente connessi e miravano a ottenere il riconoscimento della emendabilità senza limiti temporali della rendita proposta dal contribuente e della possibilità di impugnare l’atto catastale per correggere errori originari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi esaminati e ha affermato che il procedimento di classamento ha natura accertativa; la rendita proposta con DOCFA può essere modificata dal contribuente senza limiti temporali quando la situazione di fatto o di diritto originariamente dichiarata non sia veritiera; il termine di dodici mesi previsto per l’attività dell’amministrazione non è perentorio ma ordinatorio; la rendita catastale ha efficacia solo riflessa e pluriennale, non costitutiva di obbligazioni fiscali, sicché il contribuente può sempre chiedere variazione, rettifica o correzione; non è necessario, come onere preliminare, chiedere prima all’amministrazione l’annullamento del classamento; il ricorso tributario è ammissibile contro gli atti relativi alle operazioni catastali. Nel testo fornito non compare il dispositivo finale completo, ma dalla motivazione emerge che il ricorso è stato accolto sulle censure esaminate.
Norme richiamate
viene richiamato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 2 Cost.
richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente
art. 23 Cost.
richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente e nel rapporto tra imposizione e rendita catastale
art. 97 Cost.
richiamato nei dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal ricorrente
art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
"implicano il potere-dovere della amministrazione di accertare e tassare il vero anche discostandosi da dichiarazioni non rappresentative del vero"
richiamato per sostenere il dovere dell’amministrazione di correggere il dato dichiarativo non veritiero
art. 20 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 652
richiamato per affermare il valore solo dichiarativo e non costitutivo della rendita catastale
art. 53 Cost.
richiamato come parametro che esige imposizione coerente con la capacità contributiva effettiva
art. 3 Cost.
richiamato nel collegamento tra rendita catastale e uguaglianza/capacità contributiva
art. 19, lett. f, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
interpretato nel senso che sono impugnabili gli atti relativi alle operazioni catastali indicate dall’art. 2, comma 2
art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
ricomprende nella giurisdizione tributaria le controversie su consistenza, classamento e attribuzione della rendita catastale
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva è qualificato come ordinatorio e non perentorio
Massime di principio
- Il classamento catastale ha natura accertativa e non negoziale: il contribuente può chiedere la rettifica della rendita proposta quando la dichiarazione originaria sia inesatta, senza che operi un limite temporale di decadenza derivante dalla sola presentazione del DOCFA.
- Il termine previsto per la determinazione della rendita da parte dell’amministrazione non ha natura perentoria, ma ordinatoria, e disciplina soltanto il modo di esercizio del potere catastale.
- La rendita catastale ha efficacia meramente riflessa e pluriennale ai fini tributari, sicché non può essere trattata come atto costitutivo definitivo e irrevocabile di imposizione.
- Le dichiarazioni del contribuente che contengano errori di fatto o di diritto sono emendabili e ritrattabili quando dalla correzione dipenda la riduzione di un carico fiscale non dovuto secondo legge.
- Per impugnare il classamento non è necessario un previo e obbligatorio procedimento di autotutela: è sufficiente la tutela giurisdizionale contro gli atti catastali idonei a produrre effetti negativi sul contribuente.
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