Cassazione Civile, Ordinanza n. 14376/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di revoca, proposta dal fallimento e poi proseguita dall’assuntore del concordato fallimentare, di versamenti eseguiti in eccedenza rispetto all’affidamento su un conto corrente acceso dalla società poi fallita presso la banca. La domanda era fondata sull’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare e presupponeva la prova della scientia decoctionis in capo all’istituto di credito. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione contro il rigetto di primo grado, ritenendo insussistente la prova che la banca conoscesse lo stato di insolvenza, valorizzando tra l’altro: l’assenza di continuità tra le precedenti società cedenti e la società poi fallita; l’autonomia dei rami d’azienda ceduti; la consistenza patrimoniale dei beni trasferiti; l’irrilevanza del bilancio del primo periodo di attività; le vicende del mutuo in pool; la mancata prova che la banca conoscesse la mancata erogazione di una parte del finanziamento; la mancata prova che la riduzione del fido fosse iniziativa della banca; l’andamento altalenante del conto corrente; l’irrilevanza delle notizie di stampa. In cassazione la ricorrente ha dedotto nove motivi: violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c.; omesso esame della cessione di rami d’azienda che avrebbero generato il dissesto; violazione degli artt. 5 e 67 l.fall.; omesso esame di elementi per escludere che la società fosse una start up; omesso esame del mutuo in pool da 50 miliardi; omesso esame della riduzione del fido da 300 a 150 milioni di lire; omesso esame del complessivo andamento del conto corrente; omesso esame della revoca di un finanziamento da parte di altra banca; ulteriore violazione dell’art. 67 l.fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. fossero in realtà diretti a sollecitare una diversa valutazione di fatti e prove già esaminati dal giudice di merito, e quindi fuori dal perimetro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre affermato che le censure di violazione di legge non contestavano l’interpretazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., 5 e 67 l.fall., ma miravano soltanto a rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale, la quale aveva escluso la scientia decoctionis della banca. La considerazione circa l’entità dei debiti rispetto al patrimonio conferito è stata ritenuta pertinente non alla nozione di insolvenza, ma solo alla valutazione dell’indizio della conoscenza dello stato di decozione. La ricorrente è stata condannata alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione d’azienda comportasse continuità tra le società cedenti e la società poi fallita; la Corte osserva che la censura non incide sull’interpretazione della norma, ma solo sull’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito.
Richiamato per contestare la qualificazione della società come soggetto nuovo rispetto alle precedenti; anche qui la Corte rileva che la doglianza investe l’apprezzamento di fatto, non la portata della norma.
Richiamato per sostenere una pretesa errata nozione di insolvenza; la Corte precisa che il giudice di merito non ha usato la norma per definire lo stato di insolvenza, ma per escludere che l’entità dei debiti fosse di per sé sufficiente a provare la scientia decoctionis.
La revocatoria fallimentare dei versamenti extra-fido presupponeva la prova della scientia decoctionis della banca; la Corte ribadisce che la relativa esclusione da parte del giudice di merito è accertamento di fatto non sindacabile nei termini prospettati.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l’omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque valutato.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto storico omesso deve essere specificamente individuato, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia trascurato singoli elementi probatori se il fatto è stato comunque esaminato.
- La censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare il diverso apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La violazione di legge non sussiste quando la doglianza, pur formalmente formulata come falsa applicazione di norme, mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti effettuato dal giudice di merito.
- Nell’azione revocatoria fallimentare dei versamenti in conto corrente, la prova della scientia decoctionis del terzo convenuto è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti propri del vizio motivazionale o della violazione di legge realmente dedotta.
- La valutazione di elementi quali l’entità dei debiti, il patrimonio conferito, l’andamento del conto o vicende finanziarie specifiche rileva, ai fini revocatori, come indizio della conoscenza dello stato di insolvenza, ma non coincide con la nozione legale di insolvenza.
- Il giudice di merito, una volta scelti gli elementi probatori ritenuti più attendibili, non ha l’obbligo di confutare analiticamente ogni diversa risultanza istruttoria non valorizzata.
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