Cassazione Penale, Sentenza n. 2313/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenza di motivazione della sentenza d'appello, in particolare per la mancata pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia la difesa non ha allegato il certificato del casellario giudiziale necessario per valutare se sussista una causa ostativa prevista dall'art. 164 c.p.; dalla documentazione di ufficio risultava inoltre una precedente condanna a pena detentiva (4 anni e 4 mesi) che, cumulata con la nuova pena, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza del motivo (mancata allegazione del certificato del casellario) che non ha permesso di verificare immediatamente la fondatezza della doglianza relativa alla sospensione condizionale. La Corte ha inoltre rilevato, ex actis, che la precedente condanna del ricorrente impedisce la concessione del beneficio in ragione del superamento dei limiti dell'art. 163 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza impugnata della Corte d'appello di Roma (che aveva ridotto la pena a 10 mesi di reclusione e euro 1.800 di multa per l'art. 73, comma 5, DPR 309/90).
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma che disciplina il reato contestato; la sentenza d'appello ha inflitto la pena in base a tale norma (ridotta a 10 mesi e multa).
art. 164, comma 1, n. 1; art. 164, comma 4, cod. pen.
Regola le cause ostative alla sospensione condizionale della pena: il comma 1 esclude la sospensione per chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto; il comma 4 prevede una temperamento (concessione se la pena cumulata non supera i limiti di cui all'art. 163), ma la Corte costituzionale ha inciso su tale disciplina; tuttavia nel caso concreto la pena precedente è tale da escludere comunque la concessione del beneficio perché la somma delle pene supera i limiti di cui all'art. 163.
Fissa i limiti della pena che consentono la sospensione condizionale; la Corte ha verificato che la pena cumulata eccede tali limiti, ostando così alla concessione del beneficio.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la liquidazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria prevista a carico del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 98 del 28/4/1976
La Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 164, comma 4, nella parte che non consentiva la sospensione quando la pena cumulata fosse nei limiti di cui all'art. 163; tuttavia, nell'applicazione al caso concreto, la cumulazione supera i limiti e quindi il precedente non consente la sospensione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in ordine alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità e alla legittimità della condanna al pagamento per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In ricorso per cassazione i motivi devono essere autosufficienti: se si deduce la sussistenza o l'assenza di precedenti che influenzano l'ammissibilità di un beneficio (es. sospensione condizionale), è necessario allegare i documenti provanti (es. certificato del casellario giudiziale) o trascriverne integralmente il contenuto.
- La mancata allegazione di atti o certificati essenziali che consentano alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza delle doglianze determina inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza e per genericità del motivo.
- Quando si contesta la mancata valutazione di una richiesta di beneficio da parte del giudice di merito, è opportuno indicare e allegare elementi concreti che dimostrino che non sussistono cause ostative (es. nulla osta del casellario, estratto delle condanne), evitando deduzioni astratte.
- Prima di proporre impugnazione, verificare ex actis l'esistenza di precedenti: se la cumulazione delle pene supera i limiti di legge (art. 163 c.p.) la richiesta di sospensione condizionale è destinata a essere rifiutata indipendentemente dalla motivazione del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme da versare alla Cassa delle ammende); valutare pertanto la solidità formale e documentale del ricorso prima della sua presentazione.
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