Sentenza del 20/11/2015 n. 4832 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, con cui erano state richieste maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. Ha sostenuto che gli anni interessati fossero coperti da un'istanza di definizione automatica ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289/2002 e che l'omessa presentazione delle dichiarazioni fosse imputabile esclusivamente al commercialista incaricato, al quale aveva consegnato la documentazione e del cui operato si era fidato in buona fede. In subordine, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni, avendo presentato querela contro il professionista.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello. Per gli anni 2000 e 2001 ha riconosciuto l'efficacia della definizione agevolata, verificato il pagamento delle rate del condono, e ha preso atto dello sgravio dei relativi ruoli. Per l'anno 2002 ha escluso l'applicabilità del condono, poiché la dichiarazione era stata omessa, confermando la validità dell'avviso di accertamento. Per l'anno 2003 ha confermato la pretesa tributaria, ma ha annullato le sanzioni, ritenendo provato che l'omissione fosse esclusivamente imputabile al professionista denunciato all'autorità giudiziaria. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 9, commi 1, 2 e 4, lett. c), legge n. 289/2002
Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
La preclusione al condono opera solo quando risultano omesse tutte le dichiarazioni previste per tutti i tributi e per tutti i periodi d'imposta interessati. La presentazione della dichiarazione per almeno un periodo e per determinati tributi può impedire l'applicazione generalizzata della preclusione. Tuttavia, per l'anno 2002, l'omessa dichiarazione ha escluso l'applicabilità della definizione agevolata.
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997
Il tributo non è stato assolto per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
Il contribuente può essere esonerato dalle sanzioni quando dimostra che la violazione è stata causata esclusivamente dal comportamento fraudolento o illecito di un terzo, come il professionista incaricato, e che tale condotta è stata denunciata all'autorità giudiziaria.
Art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata in relazione al deposito del ricorso tributario presso la Commissione competente.
Legge n. 350/2003 e Circolare ministeriale n. 7/E del 18 febbraio 2004
Sono state richiamate per escludere l'applicazione della definizione agevolata all'anno 2002 in presenza di omessa dichiarazione.
Cassazione, sentenze n. 18353/2007, n. 16958/2012, n. 1870/2012, n. 9163/2009, n. 2813/2013 e n. 23601/2012
La giurisprudenza distingue i condoni premiali, che si perfezionano con la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata, dalle altre forme di definizione. Inoltre, l'incarico conferito al commercialista non esonera normalmente il contribuente dall'obbligo di vigilare sull'effettiva trasmissione della dichiarazione; l'esonero dalle sanzioni richiede la prova dell'esclusiva responsabilità del professionista e la denuncia del suo comportamento.
Massime di principio
- La definizione agevolata si perfeziona, in linea generale, con la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata; il mancato pagamento della prima rata fa perdere gli effetti del condono, mentre il mancato pagamento delle rate successive può avere conseguenze diverse e non necessariamente comporta l'inefficacia integrale della definizione.
- Le condizioni di accesso al condono devono essere verificate separatamente per ciascun tributo e periodo d'imposta: una dichiarazione presentata per un'annualità o per un tributo non rende automaticamente definibili tutte le altre annualità.
- L'omessa dichiarazione non è giustificata dal solo fatto che il contribuente si sia affidato a un commercialista. Occorre dimostrare un comportamento illecito o fraudolento del professionista, la sua esclusiva incidenza sulla violazione e la tempestiva presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria.
- La denuncia del professionista può escludere le sanzioni, ma non elimina automaticamente l'imposta dovuta: la responsabilità del terzo incide principalmente sul profilo sanzionatorio, mentre la debenza del tributo deve essere valutata autonomamente.
- In presenza di più annualità, l'esito del giudizio può essere differenziato: alcune possono essere coperte dalla definizione agevolata, altre restare soggette all'accertamento e altre ancora vedere annullate soltanto le sanzioni.
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