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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24374/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Un ingegnere aveva agito per ottenere l’accertamento negativo dell’esistenza di un rapporto professionale con una società, sostenendo che la fattura emessa dalla società per attività di progettazione fosse indebita e chiedendo la conseguente emissione di nota di accredito. La società aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso indicato in fattura, assumendo di avere eseguito attività professionale su incarico dell’attore. Nei gradi di merito era stato accertato che l’incarico di progettazione era stato conferito al professionista, che si era avvalso della società per lo svolgimento di attività specialistiche; gli elaborati erano stati consegnati senza firma e timbro. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 8, della legge Merloni, deducendo che la società non avesse i requisiti per operare come società di ingegneria e che, mancando la sottoscrizione dei progetti, il giudice non avrebbe potuto liquidare il compenso secondo tariffe professionali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Ha ritenuto irrilevante stabilire se la società fosse o meno abilitata alla progettazione, perché il rapporto rilevante era quello tra il professionista incaricato e il soggetto da lui utilizzato come ausiliario nell’esecuzione dell’incarico. La fattispecie è stata ricondotta al contratto d’opera ex art. 2232 c.c.; la collaborazione della società non l’aveva resa parte del rapporto con il cliente. Il corrispettivo, per attività non svolta direttamente da un iscritto all’albo, poteva essere liquidato dal giudice secondo i criteri dell’art. 2225 c.c., anche assumendo come parametro le tariffe per prestazioni analoghe di una professione protetta. La valutazione della congruità della somma rispetto all’attività documentata è stata considerata un apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2232 c.c.

    "Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione"

    La collaborazione di sostituti e ausiliari è ammessa sotto la direzione e responsabilità del professionista; l’ausiliario non diventa parte del rapporto con il cliente.

  • art. 2225 c.c.

    Nel contratto d’opera, se il corrispettivo non è pattuito, esso va determinato dal giudice in relazione a natura, quantità e qualità delle prestazioni, al tempo e ai costi occorrenti.

  • art. 2233 c.c.

    La norma è richiamata come criterio che presuppone l’iscrizione all’albo; in mancanza, il compenso non va liquidato secondo tale articolo ma secondo l’art. 2225 c.c.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione di un incarico professionale, il professionista può avvalersi di ausiliari o sostituti sotto la propria direzione e responsabilità, ma l’ausiliario non acquista la qualità di parte del rapporto di clientela e non può agire direttamente contro il cliente per il proprio compenso.
  • Ai fini della debenza del compenso per attività svolta nell’ambito di un incarico professionale, è decisivo individuare chi abbia assunto l’incarico verso il cliente e chi abbia effettivamente svolto attività interna o strumentale per conto del professionista.
  • Se l’attività resa si colloca nel contratto d’opera e il corrispettivo non è stato convenuto, il giudice può determinarlo secondo i criteri dell’art. 2225 c.c., valutando natura, quantità e qualità della prestazione, tempo e costi necessari.
  • La liquidazione del compenso può essere parametrata alle tariffe di prestazioni analoghe, anche di professioni protette, quando ciò sia coerente con la natura dell’attività svolta; tale valutazione sulla congruità del compenso è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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