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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19272/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da due atti di cessione immobiliare stipulati tra una società poi fallita e una società lussemburghese. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dell'Agenzia delle entrate e dichiarato la nullità dei negozi per difetto di causa, ritenendo insufficiente la sola indicazione che le cessioni erano effettuate a parziale soddisfazione di un debito scaduto, senza specificazione dell'entità del debito né dell'operazione economica sottostante. La corte d'appello aveva confermato la decisione. Il successivo ricorso per cassazione della società acquirente era stato dichiarato inammissibile; la società aveva quindi proposto revocazione deducendo, da un lato, di aver rinvenuto dopo la sentenza d'appello un documento decisivo non prodotto prima per causa di forza maggiore, e dall'altro un errore di fatto relativo alla valutazione del credito e dei rapporti tra le parti. La corte d'appello, investita della revocazione, l'aveva dichiarata inammissibile. In cassazione la ricorrente ha censurato tale decisione, ma nel giudizio di legittimità il fallimento resistente ha depositato certificazione dalla quale risultava che la società ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta da anni prima dell'introduzione del ricorso. Il problema decisivo è dunque stato la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione e la validità della procura speciale rilasciata dall'ex legale rappresentante di una società ormai estinta.

La decisione

La Corte ha rilevato, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che la società ricorrente era stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta da tempo prima dell'introduzione del giudizio di cassazione. Ha quindi applicato il principio secondo cui, dopo l'estinzione della società, viene meno la sua capacità di stare in giudizio e l'impugnazione deve provenire o essere indirizzata ai soci successori; nel giudizio di cassazione, inoltre, la procura speciale deve essere rilasciata da un soggetto esistente e capace. Poiché il ricorso era stato proposto spendendo la qualità di legale rappresentante di un soggetto non più esistente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame dei motivi. La Corte ha condannato alle spese in proprio l'ex legale rappresentante che aveva conferito il mandato, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso ovvero alla nullità della sentenza e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo

    nel giudizio di legittimità possono essere prodotti tardivamente soltanto documenti rilevanti per l'ammissibilità del ricorso o per la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, salvo i limitati effetti successori verso soci e creditori.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    se l'estinzione della società interviene nel corso del giudizio, si determina un evento interruttivo che impone prosecuzione o riassunzione nei confronti dei soci successori.

  • art. 110 c.p.c.

    in caso di estinzione della società nel corso del processo, la prosecuzione o riassunzione deve avvenire nei confronti dei successori.

  • art. 10 legge fall.

    è richiamata come eccezione alla regola della perdita di capacità processuale della società estinta, nella forma della fictio iuris fallimentare.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    la prosecuzione dell'esistenza della società estinta per cinque anni vale solo ai fini fiscali, per liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi.

  • art. 94 c.p.c.

    configura una responsabilità processuale dei rappresentanti, consentendo la loro condanna alle spese, anche in solido con la parte rappresentata, quando ricorrano gravi motivi.

  • art. 88 c.p.c.

    la violazione del dovere di probità e lealtà può integrare il grave motivo per la condanna personale del rappresentante alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato ai fini della valutazione della trasgressione ai doveri di lealtà e probità nel governo delle spese processuali.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    la mancanza di normale prudenza può costituire indice di responsabilità aggravata e giustificare la condanna personale del rappresentante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 395 n. 3 c.p.c.

    era invocato nel giudizio di revocazione come motivo per il rinvenimento successivo di un documento decisivo non prodotto per causa di forza maggiore.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    era invocato nel giudizio di revocazione come motivo per errore di fatto, poi ritenuto inammissibile anche per tardività e per avere a oggetto un fatto discusso tra le parti.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese comporta l'estinzione del soggetto e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio; dopo tale evento, l'impugnazione non può essere validamente proposta in nome della società estinta.
  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve provenire da un soggetto esistente e capace; la spendita della qualità di legale rappresentante di una società già estinta rende inammissibile il ricorso.
  • Se l'estinzione della società interviene durante il processo, il rapporto processuale si trasferisce ai soci successori e il giudizio deve proseguire o essere riassunto nei loro confronti, secondo le regole sull'evento interruttivo.
  • Ai sensi dell'art. 372 c.p.c. sono producibili in cassazione oltre il termine ordinario solo i documenti attinenti all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza, non quelli diretti a dimostrare il merito della pretesa.
  • La condanna personale del rappresentante processuale alle spese presuppone una condotta gravemente imprudente o sleale, valutata in concreto in relazione alla consapevole spendita di poteri rappresentativi non più esistenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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