Cassazione Civile, Ordinanza n. 34454/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, emesso dal Comune per immobili siti nel suo territorio e di proprietà di un ente religioso. Gli immobili erano destinati all'esercizio di attività sanitaria in regime convenzionato. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'ente, confermando il diniego dell'esenzione ICI per difetto di prova della destinazione degli immobili ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali. In cassazione il ricorso era affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dal Comune controricorrente.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata e sottoscritta dal controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Ha altresì precisato che, essendo intervenuta estinzione e non rigetto o inammissibilità, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, e che nulla va disposto sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale ed accettata dalla controparte.
In caso di accettazione della rinuncia, non occorre provvedere sulle spese giudiziali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
Ha inserito nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla norma.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato solo per le modalità della camera di consiglio non partecipata mediante collegamento da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228
Richiamato solo per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce la pronuncia sulle spese, quando vi sia accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, perché si tratta di previsione eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi espressamente contemplati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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