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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17025/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi dovuti sulle posizioni di quattro giornalisti impiegati presso una testata giornalistica. La corte territoriale, confermando il primo giudice, aveva ritenuto sussistente un rapporto subordinato tra ciascun giornalista e la testata, valorizzando testimonianze e verbale ispettivo, e aveva incluso nel minimale contributivo anche la tredicesima mensilità, ritenendola parte della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di settore ai fini della base di calcolo contributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avrebbe omesso di valutare documenti prodotti dalla società e non contestati dall'ente; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, richiamando le risultanze documentali, le allegazioni non contestate e la prova testimoniale. In sostanza, la ricorrente ha cercato di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del rapporto di lavoro posta a fondamento dell'obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non individuassero una effettiva violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la doglianza si limitava a contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, attività consentita dall'art. 116 c.p.c. e non sindacabile nei termini prospettati. Quanto al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha osservato che la sentenza impugnata era sorretta da doppia conforme e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, presupposto necessario per superare l'inammissibilità del motivo. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, per effetto della declaratoria di inammissibilità, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito e non integrano di per sé violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Nell'ipotesi di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, imponendo al ricorrente uno specifico onere di allegazione sulle divergenti rationes decidendi di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato per l'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012

    Ha riformulato il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendone l'ambito.

  • d.l. n. 338 del 1989

    È richiamato come fonte dei criteri per l'individuazione della base di calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, con riferimento al minimale contributivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    È citato solo per il termine di deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Per denunciare la violazione dell'art. 115 c.p.c. non è sufficiente contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato prove e documenti: occorre allegare che la decisione si sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio sul merito della prova, poiché la scelta tra prove contrastanti e il relativo apprezzamento sono riservati al giudice di merito.
  • Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
  • La contestazione dell'accertamento della subordinazione o della base contributiva non può essere veicolata in cassazione come mera rivalutazione del compendio istruttorio, dovendosi individuare un effettivo vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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