Cassazione Penale, Sentenza n. 00485/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di erronea applicazione dell'art. 609-bis cod. pen. per l'asserita mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo (si contestava che la presunta minaccia fosse idonea a coartare la volontà sessuale della vittima; si allegava errata valutazione probatoria, estrapolazione di un singolo messaggio da una lunga conversazione, assenza del video minacciato, interferenze investigative, ecc.); 2) censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sulla mancata concessione della circostanza attenuante della minore gravità (art. 609-bis, comma 3), denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale nella valutazione della gravità della condotta e nella determinazione della pena.
La decisione
Primo motivo dichiarato manifestamente infondato/inammissibile: la Corte di legittimità ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, un sindacato in fatto sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito e non fossero idonee a inficiare la motivazione; la Corte ha confermato che i messaggi avevano contenuto minatorio e idoneità intimidatoria (ricatto con diffusione di video per ottenere un rapporto sessuale). Secondo motivo non manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato la sussistenza o meno della circostanza attenuante della minore gravità secondo i parametri richiesti (valutazione globale del fatto). Per tale ragione, e poiché il reato contestato al capo B era già estinto per prescrizione (termine massimo maturato il 25/12/2022), la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione. Tuttavia le statuizioni civili sono state integralmente confermate ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.: la condanna al risarcimento del danno e le relative statuizioni civili rimangono valide e devono essere fissate in separata sede.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa al traffico/detenzione di stupefacenti; citata come capo A (reato poi dichiarato estinto per prescrizione in appello).
Norma sul tentativo; applicata in relazione alla fattispecie di tentata violenza sessuale per valutare la diminuzione di pena.
Fattispecie di violenza sessuale; la Corte ha confermato che la minaccia di divulgare video intimi può integrare condotta idonea e univoca a coartare la volontà sessuale della vittima anche in assenza di contatto fisico, quando ricorra l'intento dell'agente e l'idoneità intimidatoria della minaccia.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regime dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che non può sostituirsi al giudice di merito in una rivalutazione del fatto; inoltre la mera richiesta di riqualificazione senza dimostrare illogicità manifesta è inammissibile.
Norma che dispone la conservazione e conferma delle statuizioni civili anche quando il reato si estingue per prescrizione: la Corte ha confermato le statuizioni civili di primo grado e richiamato l'orientamento costituzionale e di legittimità sul punto.
artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto che, essendo il secondo motivo non manifestamente infondato, sussistesse l'obbligo di dichiarare l'estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza d'appello e di annullare senza rinvio.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente a riconsiderare o rivalutare il materiale probatorio ove le doglianze si risolvano in una diversa lettura dei fatti: i motivi che impugnano valutazioni di fatto sono inammissibili per eccesso di sindacato.
- Per configurare il reato di tentata violenza sessuale senza contatto fisico è sufficiente che la condotta presenti univocità e idoneità a comprimere la libertà sessuale della vittima insieme all'intenzione dell'agente di ottenere soddisfazione dei propri impulsi sessuali; il ricatto con minaccia di divulgazione di immagini intime può rientrare in tale nozione.
- La circostanza attenuante della minore gravità (art. 609-bis, ultimo comma) richiede una valutazione globale e comparativa di tutti i parametri (mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, ripetizione o occasionalità, danno psichico); non basta valutare un solo elemento (per es. il tipo di rapporto) per decidere in senso favorevole o sfavorevole.
- Se la Corte di merito omette una disamina completa richiesta per la valutazione di un'attenuante rilevante, la Cassazione può rilevare la non manifesta infondatezza del motivo e, se il reato è già estinto per prescrizione, annullare la sentenza senza rinvio.
- L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce la conferma delle statuizioni civili: il giudice penale che decide in sede di impugnazione deve valutare il titolo civilistico del risarcimento secondo il criterio della probabilità prevalente, e le obbligazioni civili possono dunque sopravvivere.
- Il ricorrente ha l'onere di articolare motivi di cassazione con specificità e di confrontarli con le argomentazioni del giudice di merito; le censure generiche o non correlate alla motivazione non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →