Cassazione Penale, Sentenza n. 1739/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di terza interessata, impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di dissequestro e restituzione di gioielli sequestrati il 27/05/2019 nel procedimento penale contro il figlio Carandante Alessandro (reati previsti dagli artt. 484, 648, 648-bis, 648-ter c.p. e art. 8 D.Lgs. 92/2017). Sosteneva che il Tribunale non aveva valutato correttamente né la validità di una scrittura privata del 2011 né la documentazione fotografica prodotta, e che, in quanto terzo estraneo, le sarebbe bastato provare la mera proprietà dei beni senza dover dimostrare la legittima provenienza, salvo contestazione di interposizione fittizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze contestassero, in realtà, la valutazione di merito degli elementi di prova operata dal Tribunale e non configurassero una violazione di legge o una carenza motivazionale tale da rendere il provvedimento incomprensibile. Pertanto è stato rigettato il ricorso; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa ai poteri in ordine al sequestro preventivo; richiamata nell'ambito della censura sulla motivazione del provvedimento di rigetto del dissequestro. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle regole di valutazione probatoria previste per tali misure.
Norma che disciplina il sequestro probatorio; la ricorrente contestava l'applicazione di tale disposizione nella valutazione della documentazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice che ha ritenuto insufficienti gli elementi prodotti.
Principio generale sulla ripartizione dell'onere della prova e sul regime probatorio: la Corte ha richiamato il limite della cassazione che non consente riesame del merito valutativo degli elementi di fatto.
Furto: norma richiamata come fattispecie a carico dell'imputato e circostanza che legittimava il sequestro dei beni quali probabile provento di reato.
Ricettazione: norma indicata tra i reati contestati e utilizzata a giustificazione del sequestro dei gioielli come possibile provenienza illecita.
Riciclaggio: norma tra i capi di imputazione che rende plausibile il vincolo cautelare sui beni sequestrati.
Autoriciclaggio: ulteriore fattispecie richiamata nel procedimento penale di riferimento per motivare il sequestro.
Norma richiamata nel contesto delle disposizioni antimafia/antiriciclaggio applicabili alla fattispecie e alla valutazione della illiceità della provenienza dei beni.
Disposizione che consente la condanna per ricorso manifestamente infondato o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre il versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro è ammessa solo per violazione di legge o per vizi motivazionali gravi; non serve a rinnovare la valutazione del merito probatorio.
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sequestrati deve documentare in modo chiaro la sua titolarità e fornire elementi probatori che rendano compatibile la legittima provenienza dei beni con i fatti contestati; la semplice produzione di una scrittura privata e di fotografie può non essere sufficiente se il giudice ritiene che restino dubbi rilevanti.
- Se l'accusa contesta un'interposizione fittizia o mette in dubbio la provenienza lecita dei beni, il terzo deve fornire elementi specifici e confrontabili (datazione, corrispondenza univoca degli oggetti, documentazione di acquisto, testimoni, perizie) per superare il vincolo cautelare.
- Nell'impugnazione delle decisioni cautelari è cruciale dimostrare vizi di diritto o una motivazione del provvedimento carente nei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; le contestazioni puramente valutative sono inammissibili in cassazione.
- Prima di ricorrere in cassazione, valutare l'integrazione del materiale probatorio nei gradi di merito (es. istanze ulteriori al giudice del riesame, incidenti di restituzione) poiché la cassazione non è il canale per ottenere un nuovo esame dei fatti.
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