Cassazione Penale, Sentenza n. 7044/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia della Corte d'appello di Napoli incentrando i loro motivi sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante prevista dall'art. 74 comma 4 del DPR 309/90. In particolare: Vitale denunciava travisamento/omissione delle proprie dichiarazioni e sosteneva un reale cambio di vita e contributo probatorio (ammissione) che giustificasse la prevalenza delle attenuanti; Fiorillo lamentava illogicità e incongruenza del bilanciamento della pena rispetto a sentenze su fatti sovrapponibili e richiedeva un parametro comparativo per ottenere pena più mite; Sorrentino contestava la carenza motivazionale del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante e chiedeva che fosse valorizzato il suo ruolo marginale; Salvato deduceva violazione e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 89 c.p. (capacità di intendere e volere ridotta) alla luce di perizia depositata. Inoltre sono emerse questioni procedurali: richiesta di rinvio per legittimo impedimento difensivo (contestata per mancato rispetto di art.121 c.p.p.) e mancanza di elezione/dichiarazione di domicilio per Sorrentino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: il ricorso di Vitale è stato considerato inammissibile per insufficienza probatoria circa il cambiamento di vita e per l'assenza di collaborazione/resipiscenza che giustifichi la prevalenza delle attenuanti; il motivo di Fiorillo è stato ritenuto infondato in punto di contrapposizione con altre pronunce (la Corte ha ritenuto corretta e ragionevole la valutazione di bilanciamento esercitata dal giudice di merito); il ricorso di Sorrentino è stato dichiarato inammissibile anche per carenza della indicazione/elezione del domicilio (riferendosi all'interpretazione dell'art.581 c.p.p. applicabile alle impugnative entro la data rilevante); il ricorso di Salvato è stato ritenuto inammissibile poiché il motivo relativo alla perizia e alla incapacità di intendere e volere era stato rinunciato nel concordato. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art.74 comma 4
Aggravante per delitti connessi a sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di prevalenza o equivalenza dell'aggravante quando l'ammissione di colpa interviene di fronte a quadro probatorio già consolidato, in assenza di collaborazione o comprovata resipiscenza
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che qualificano i reati contestati; citata come base delle imputazioni
Codice di procedura penale, art. 121
Obbligo di depositare memorie e richieste in cancelleria e, per le comunicazioni urgenti, uso della PEC; la Corte ha escluso la fondatezza dell'istanza di legittimo impedimento presentata in udienza mediante fotocopia non depositata secondo le forme richieste
Codice di procedura penale, art. 581 comma 1-ter
art.581 comma 1-ter c.p.p. (disciplina relativa all'elezione/dichiarazione di domicilio)
La disciplina (anche se abrogata successivamente) continua ad applicarsi alle impugnazioni presentate entro la data indicate; per la validità dell'impugnazione è necessaria l'indicazione chiara della precedente elezione/domicilio o il richiamo specifico che ne consenta l'individuazione
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
art.606 comma 1 lett.e) c.p.p.
Limiti delle doglianze per vizio di motivazione: la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata; divergenze di apprezzamento tra giudici di merito non sono di per sé motivo di cassazione se motivate razionalmente
Codice di procedura penale, art. 616
Regola sulle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese
Ridotta capacità di intendere e volere; la Corte non ha esaminato la questione nel merito per Salvato perché il relativo motivo era stato rinunziato nell'accordo/concordato
Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000
Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per la determinazione della misura equitativa da imputare alla Cassa delle Ammende e per l'esame della colpa nella presentazione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La mera ammissione di responsabilità, specialmente se intervenuta di fronte a un quadro probatorio già consolidato, non basta a far prevalere le attenuanti generiche sull'aggravante: occorrono elementi concreti di collaborazione o di reale e verificabile cambiamento di vita (es. assunzione effettiva, stabile trasferimento, azioni coerenti e documentate).
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o irragionevolezza del percorso motivazionale, non per semplici discordanze rispetto ad altre sentenze su fatti 'sovrapponibili'.
- Le eccezioni procedurali (es. mancato rispetto delle forme per la richiesta di rinvio per legittimo impedimento o mancanza di elezione/domicilio) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione: le formalità prescritte dall'ordinamento (art.121 e art.581 c.p.p.) vanno rispettate puntualmente.
- Se in sede di accordo/concordato sono state effettuate rinunce specifiche a determinati motivi di impugnazione, tali questioni non possono poi essere riesaminate in Cassazione: la rinuncia ha effetto preclusivo.
- Nel comparare decisioni su fatti simili, è necessario proporre elementi di equivalenza sostanziale e non solo formale; la difesa deve produrre elementi rilevanti che dimostrino l'identità di quadro fattuale e la ragione per cui il precedente sarebbe giuridicamente vincolante sulla dosimetria.
- Per invocare benefici legati a capacitaà di intendere e volere ridotta (art.89 c.p.) è fondamentale che le relative prove peritali siano tempestivamente dedotte e non rinunziate; diversamente la questione non sarà esaminata.
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