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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7044/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la pronuncia della Corte d'appello di Napoli incentrando i loro motivi sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante prevista dall'art. 74 comma 4 del DPR 309/90. In particolare: Vitale denunciava travisamento/omissione delle proprie dichiarazioni e sosteneva un reale cambio di vita e contributo probatorio (ammissione) che giustificasse la prevalenza delle attenuanti; Fiorillo lamentava illogicità e incongruenza del bilanciamento della pena rispetto a sentenze su fatti sovrapponibili e richiedeva un parametro comparativo per ottenere pena più mite; Sorrentino contestava la carenza motivazionale del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante e chiedeva che fosse valorizzato il suo ruolo marginale; Salvato deduceva violazione e carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 89 c.p. (capacità di intendere e volere ridotta) alla luce di perizia depositata. Inoltre sono emerse questioni procedurali: richiesta di rinvio per legittimo impedimento difensivo (contestata per mancato rispetto di art.121 c.p.p.) e mancanza di elezione/dichiarazione di domicilio per Sorrentino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: il ricorso di Vitale è stato considerato inammissibile per insufficienza probatoria circa il cambiamento di vita e per l'assenza di collaborazione/resipiscenza che giustifichi la prevalenza delle attenuanti; il motivo di Fiorillo è stato ritenuto infondato in punto di contrapposizione con altre pronunce (la Corte ha ritenuto corretta e ragionevole la valutazione di bilanciamento esercitata dal giudice di merito); il ricorso di Sorrentino è stato dichiarato inammissibile anche per carenza della indicazione/elezione del domicilio (riferendosi all'interpretazione dell'art.581 c.p.p. applicabile alle impugnative entro la data rilevante); il ricorso di Salvato è stato ritenuto inammissibile poiché il motivo relativo alla perizia e alla incapacità di intendere e volere era stato rinunciato nel concordato. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 74 comma 4

    DPR 309/1990, art.74 comma 4

    Aggravante per delitti connessi a sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di prevalenza o equivalenza dell'aggravante quando l'ammissione di colpa interviene di fronte a quadro probatorio già consolidato, in assenza di collaborazione o comprovata resipiscenza

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti che qualificano i reati contestati; citata come base delle imputazioni

  • Codice di procedura penale, art. 121

    Obbligo di depositare memorie e richieste in cancelleria e, per le comunicazioni urgenti, uso della PEC; la Corte ha escluso la fondatezza dell'istanza di legittimo impedimento presentata in udienza mediante fotocopia non depositata secondo le forme richieste

  • Codice di procedura penale, art. 581 comma 1-ter

    art.581 comma 1-ter c.p.p. (disciplina relativa all'elezione/dichiarazione di domicilio)

    La disciplina (anche se abrogata successivamente) continua ad applicarsi alle impugnazioni presentate entro la data indicate; per la validità dell'impugnazione è necessaria l'indicazione chiara della precedente elezione/domicilio o il richiamo specifico che ne consenta l'individuazione

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    art.606 comma 1 lett.e) c.p.p.

    Limiti delle doglianze per vizio di motivazione: la contraddittorietà deve essere interna alla sentenza impugnata; divergenze di apprezzamento tra giudici di merito non sono di per sé motivo di cassazione se motivate razionalmente

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regola sulle spese processuali in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese

  • Codice penale, art. 89

    Ridotta capacità di intendere e volere; la Corte non ha esaminato la questione nel merito per Salvato perché il relativo motivo era stato rinunziato nell'accordo/concordato

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000 n.186

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per la determinazione della misura equitativa da imputare alla Cassa delle Ammende e per l'esame della colpa nella presentazione di ricorsi inammissibili

Massime di principio

  • La mera ammissione di responsabilità, specialmente se intervenuta di fronte a un quadro probatorio già consolidato, non basta a far prevalere le attenuanti generiche sull'aggravante: occorrono elementi concreti di collaborazione o di reale e verificabile cambiamento di vita (es. assunzione effettiva, stabile trasferimento, azioni coerenti e documentate).
  • Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o irragionevolezza del percorso motivazionale, non per semplici discordanze rispetto ad altre sentenze su fatti 'sovrapponibili'.
  • Le eccezioni procedurali (es. mancato rispetto delle forme per la richiesta di rinvio per legittimo impedimento o mancanza di elezione/domicilio) possono determinare l'inammissibilità dell'impugnazione: le formalità prescritte dall'ordinamento (art.121 e art.581 c.p.p.) vanno rispettate puntualmente.
  • Se in sede di accordo/concordato sono state effettuate rinunce specifiche a determinati motivi di impugnazione, tali questioni non possono poi essere riesaminate in Cassazione: la rinuncia ha effetto preclusivo.
  • Nel comparare decisioni su fatti simili, è necessario proporre elementi di equivalenza sostanziale e non solo formale; la difesa deve produrre elementi rilevanti che dimostrino l'identità di quadro fattuale e la ragione per cui il precedente sarebbe giuridicamente vincolante sulla dosimetria.
  • Per invocare benefici legati a capacitaà di intendere e volere ridotta (art.89 c.p.) è fondamentale che le relative prove peritali siano tempestivamente dedotte e non rinunziate; diversamente la questione non sarà esaminata.

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