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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16089/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva condannato la committente al pagamento del saldo del prezzo dell'appalto/fotovoltaico. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 10 dicembre 2008 relativo alla fornitura e installazione di tre impianti fotovoltaici "chiavi in mano" da collocarsi su un fabbricato di terzi utilizzatori. Il fornitore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la committente aveva proposto opposizione deducendo inadempimenti dell'appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, oltre alla riduzione del prezzo per la fornitura di inverter e moduli diversi da quelli pattuiti, e la manleva nei confronti della società utilizzatrice. La Corte d'appello, ritenuto il contratto di appalto, ha accolto l'appello del creditore e rigettato quello incidentale della committente, condannandola al pagamento di parte del prezzo, oltre interessi. In Cassazione la committente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla risoluzione dell'appalto e sulla exceptio inadimpleti contractus, sostenendo che l'opera non fosse terminata, non fosse stata effettivamente consegnata/collaudata e fosse inidonea all'uso; (2) violazione delle norme su consegna/accettazione e riduzione del prezzo, contestando l'avvenuta accettazione delle modifiche ai materiali; (3) violazione delle norme processuali sulla domanda di risarcimento, sostenendo che la richiesta di danni per minore produzione, minor valore e ritardo fosse stata proposta già in primo grado e fosse solo meglio precisata in appello; (4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso la società utilizzatrice. La Corte ha rigettato tutti i motivi, ritenendo inammissibili o infondati i tentativi di rimettere in discussione gli accertamenti di merito sulla insussistenza degli inadempimenti, sulla avvenuta accettazione delle modifiche da parte dell’utilizzatrice, sull’assenza di prova del danno e sulla non configurabilità di un obbligo di manleva in capo alla società utilizzatrice rispetto al debito prezzo verso il fornitore.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come norma sulla risoluzione per inadempimento, ma non ritenuto applicabile perché la Corte territoriale aveva escluso l'inadempimento grave e l'inidoneità dell'opera

  • art. 1455 c.c.

    richiamato in tema di non scarsa importanza dell'inadempimento; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito che aveva escluso i presupposti della risoluzione

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è astrattamente esperibile nei contratti a prestazioni corrispettive, ma nel caso concreto è stata ritenuta infondata per contrarietà a buona fede e per la modesta rilevanza delle difformità rispetto al credito azionato

  • art. 1665 c.c.

    richiamato per distinguere consegna e accettazione dell'opera; l'accettazione può avvenire anche per facta concludentia, ma la valutazione della sua esistenza è questione di fatto rimessa al giudice di merito

  • art. 1668 c.c.

    la risoluzione dell'appalto per vizi/difformità presuppone, secondo la Corte, che l'opera sia totalmente inidonea all'uso cui è destinata; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso in fatto

  • art. 1667 c.c.

    richiamato per l'eccezione di inadempimento del committente in presenza di vizi e difformità; la Corte ribadisce che il giudice di merito può comunque respingerla se infondata

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l'intervento della cessionaria del credito nel giudizio di appello

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'apprezzamento probatorio, ma la doglianza è stata considerata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e della CTU; la Corte ha ritenuto che si trattasse di critica al merito non sindacabile in cassazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per dedotta omessa motivazione/pronuncia, ma il motivo è stato respinto perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sulla questione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulla domanda di manleva; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito si era espresso sul punto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di inammissibilità di nuove domande o nuove specificazioni in appello

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 1495 c.c.

    richiamato nel primo grado per la presunta prescrizione delle azioni edilizie, ma la censura non è stata oggetto di accoglimento in cassazione

  • D.lgs. n. 231 del 2002

    richiamato quanto agli interessi dovuti sulle somme riconosciute in favore del creditore

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato per il contributo unificato

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la risoluzione per vizi o difformità dell'opera richiede un accertamento in fatto sulla gravità delle anomalie e sulla concreta idoneità dell'opera all'uso cui è destinata; se il giudice di merito esclude tale inidoneità, la censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio.
  • L'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive può essere opposta anche dal committente dell'appalto in presenza di vizi o difformità, ma il suo fondamento va valutato secondo buona fede e proporzionalità rispetto al credito azionato; difformità di modesta rilevanza non giustificano il rifiuto del pagamento.
  • La distinzione tra consegna e accettazione dell'opera è rilevante: la consegna è un atto materiale, mentre l'accettazione richiede una manifestazione, anche tacita, di gradimento dell'opera; la sua esistenza è una questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • La domanda di risarcimento del danno deve essere specificamente allegata e provata con riguardo al nesso tra inadempimento e pregiudizio; in mancanza di una deduzione del danno emergente o del lucro cessante riferito al rapporto contrattuale inciso, la pretesa risarcitoria è infondata.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., se la censura mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
  • La domanda di manleva verso un terzo presuppone un effettivo titolo di garanzia o di trasferimento del rischio; non può essere utilizzata per riversare sul terzo l'obbligo principale di pagamento del prezzo dovuto dal committente al fornitore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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