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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34256/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione d'appello che aveva escluso la prescrizione dei reati a suo carico. La questione centrale riguardava l'operatività della sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p.: la Corte d'appello aveva ritenuto operante tale sospensione (indicando il periodo 24/04/2007-15/12/2016), mentre la difesa aveva contestato la validità della notifica dell'estratto contumaciale e quindi l'applicabilità della norma. La Cassazione ha esaminato la nullità della notifica dell'estratto contumaciale (effettuata nel domicilio indicato ma relativa a diverso procedimento e non idonea all'effettiva conoscenza), richiamando la necessità che la notifica produca effettiva conoscenza per far decorrere i termini e per rendere esecutiva la sentenza contumaciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondata l'applicazione del comma 8 dell'art. 175 c.p.p. poiché la sentenza contumaciale non era validamente notificata e quindi non era titolo esecutivo. Di conseguenza è stato accertato che il termine di prescrizione ordinario (cinque anni, applicabile ratione temporis) è decorso (ultimato in data 23/12/2010, avendo come ultimo atto interruttivo la sentenza di primo grado del 23/12/2005). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Norma relativa a una contravvenzione che il giudice di merito aveva escluso; citata nel contesto dei reati inizialmente valutati, ma non decisiva per la pronuncia sulla prescrizione.

  • art. 646 cod. pen.

    Fattispecie di appropriazione indebita per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado; oggetto del calcolo della prescrizione.

  • artt. 367, 61 n. 2 cod. pen.

    Norme relative alla simulazione di reato e alle aggravanti richiamate nella sentenza di merito; rilevanti per la qualificazione dei reati ma non per la questione prescrizionale affrontata dalla Cassazione.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto a profili di legge penale sostanziale e processuale; correlato al tema della decorrenza e interruzione della prescrizione.

  • art. 175, commi 2 e 8 cod. proc. pen.

    Il comma 8 disciplina la non computabilità, ai fini della prescrizione, del tempo tra notificazione della sentenza contumaciale e notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione in termini. La Cassazione ha ritenuto che tale disposizione non si applica quando la sentenza contumaciale non è validamente notificata e quindi non è titolo esecutivo; non è ammessa un'estensione analogica "in malam partem" per sterilizzare la prescrizione in presenza di nullità della notifica.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme di notifica agli iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero; richiamata per stabilire che la notifica eseguita non è stata conforme alle modalità richieste e quindi nulla.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Strumento processuale utilizzato dal Giudice dell'esecuzione per accertare la nullità della notifica dell'estratto contumaciale e per disporre la rinnovazione dell'atto; la sua applicazione ha condotto alla conclusione che la sentenza non era esecutiva.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (cinque anni nel regime applicabile ratione temporis); utilizzato per il calcolo del termine prescrizionale decorrente dalla sentenza di primo grado.

  • art. 160 cod. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui, in presenza di più atti interruttivi, occorre verificare anche i termini tra un atto e il successivo ai fini dell'estinzione per prescrizione.

  • legge n. 67/2014 (richiamo storico)

    Menzi0nata in riferimento alle modifiche normative successive che hanno inciso sulla disciplina della restituzione in termini; la Corte rileva che la regola cui si è fatto riferimento era riferita alla formulazione antecedente a talune modifiche e non può essere estesa analogicamente per nuocere all'imputato.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p. si applica solo se esiste un titolo esecutivo validamente notificato; se la notifica della sentenza contumaciale è nulla e la sentenza non è esecutiva, la norma non può essere estesa per penalizzare l'imputato.
  • La regolarità formale di una notifica non esclude la nullità quando risulta certo che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza dell'atto; in tal caso è necessaria la rinnovazione della citazione con le forme appropriate (es. art. 169 c.p.p. per residenti all'estero).
  • Per il computo della prescrizione è determinante l'ultimo atto interruttivo valido: se tra un atto interruttivo e il successivo trascorre un periodo superiore al termine ordinario, il reato può considerarsi estinto.
  • Non è ammessa un'interpretazione analogica "in malam partem" delle norme processuali che sterilizzino i tempi di prescrizione a danno dell'imputato quando sussistono vizi formali sostanziali nella notificazione della sentenza.
  • La pronuncia dell'esecutività di una sentenza contumaciale richiede che la notifica sia stata effettuata secondo le regole che assicurano l'effettiva conoscenza dell'imputato; in mancanza, i termini processuali e prescrizionali non possono essere considerati sospesi o interrotti.

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