Cassazione Civile, Ordinanza n. 20184/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato sanzioni per il disconoscimento, in sede ispettiva, di numerosi contratti di apprendistato stipulati da una società con alcuni lavoratori. I giudici di merito avevano ritenuto che, sin dall'assunzione, i rapporti fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in ragione dell'assenza totale di formazione teorica e pratica e dell'impiego degli apprendisti in attività lavorative ordinarie. Conseguentemente avevano ritenuto integrata la violazione dell'obbligo di comunicare al servizio competente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la violazione dell'obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie e delle norme sanzionatorie amministrative, sostenendo che la comunicazione dell'apprendistato era stata comunque effettuata e che eventuali difformità tra rapporto comunicato e rapporto effettivamente svolto potevano semmai rilevare sul piano civilistico, contributivo o delle specifiche sanzioni in materia di apprendistato, ma non integrare l'illecito contestato; hanno inoltre richiamato i principi di tassatività, legalità e divieto di analogia in materia sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha confermato l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui le norme sulle comunicazioni obbligatorie richiedono la comunicazione dell'effettivo rapporto di lavoro instaurato, perché tale adempimento serve al monitoraggio dei flussi di manodopera e alla tutela informativa del lavoratore. Poiché nel caso concreto la comunicazione riguardava un apprendistato ma il rapporto effettivo era stato accertato come subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, la comunicazione eseguita è stata considerata non idonea e fuorviante, con conseguente sussistenza della violazione contestata. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa del Ministero, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 9 bis, comma 2, d.l. n. 510 del 1996
È interpretato nel senso che impone la comunicazione del rapporto di lavoro effettivamente instaurato, non di una diversa qualificazione solo formale.
art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000
Obbliga alla consegna della dichiarazione di assunzione prima dell'inizio dell'attività lavorativa; la finalità è informativa e di monitoraggio.
art. 23 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio di legalità/tassatività in materia sanzionatoria, senza accoglimento della censura.
art. 25 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno del principio di legalità/tassatività in materia sanzionatoria, senza accoglimento della censura.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dei principi di legalità e tassatività delle sanzioni amministrative.
È richiamato per la costituzione del Ministero al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza.
È richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le norme sulle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro impongono la comunicazione dell'effettiva natura del rapporto instaurato; una comunicazione formalmente riferita a un tipo contrattuale diverso non soddisfa l'obbligo se il rapporto reale è differente.
- La funzione dell'adempimento amministrativo è assicurare il monitoraggio del mercato del lavoro e tutelare l'informazione del lavoratore; tale funzione prevale sulla qualificazione meramente formale attribuita dalle parti.
- In presenza di una divergenza originaria tra contratto formalmente dichiarato e rapporto di fatto, l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione può essere ravvisata anche quando sia stata trasmessa una comunicazione riferita a un diverso schema negoziale.
- Il principio di legalità e di tassatività in materia sanzionatoria non impedisce un'interpretazione delle norme che valorizzi l'effettività del rapporto e la funzione sostanziale dell'adempimento, purché resti entro il dato normativo e la sua ratio.
- Le violazioni inerenti alla mancata formazione nell'apprendistato possono avere rilievo anche ai fini della qualificazione sostanziale del rapporto, se l'assenza di attività formativa è tale da escludere la tipologia contrattuale dichiarata fin dall'origine.
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