Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16875/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso di ritenute per €3.914.240 operate nel 2012 a titolo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 su bonus eccedenti la parte fissa corrisposti a Sergio Marchionne. Controversia sia sul merito (se l'art. 33 si applicasse a dirigenti di holding industriali) sia su questioni processuali (competenza territoriale dell'ufficio giudicante e legittimazione attiva del sostituto d'imposta a chiedere il rimborso). L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato la sua impugnazione d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i motivi processuali dell'Agenzia relativi alla competenza territoriale e alla legittimazione attiva (confermando che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto va proposto davanti alla CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha ricevuto l'istanza e che sia il sostituto che il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso). Ha invece accolto il motivo di merito: l'art. 33 d.l. 78/2010 va interpretato nel senso di una clausola generale di matrice socio-economica sul concetto di "settore finanziario", non circoscrivibile automaticamente agli intermediari vigilati dal T.U.B.; ne consegue che anche holding industriali possono rientrare nella platea soggettiva dell'addizionale qualora ricorra la pericolosità socio-economica prevista dalla norma. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per l'applicazione del principio stabilito.

Norme richiamate

  • art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)

    1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi ... ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.

    La Corte interpreta il riferimento al "settore finanziario" come clausola generale di matrice socio-economica volta a colpire soggetti la cui attività o posizione può, tramite incentivi retributivi abnormi, arrecare effetti potenzialmente distorsivi alla stabilità finanziaria; la categoria può quindi comprendere anche soggetti non necessariamente vigilati o che non svolgono attività "rivolta al pubblico", ivi incluse holding industriali quando sussistano le condizioni fattuali di pericolosità economica.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Secondo la Corte (seguendo consolidata giurisprudenza) sia il sostituito sia il sostituto d'imposta sono legittimati a chiedere il rimborso delle somme non dovute e a impugnare il silenzio-rifiuto; il rimedio giurisdizionale è quindi aperto ad entrambi i soggetti.

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la competenza territoriale basata sul luogo di produzione del reddito per i non residenti; la Corte sottolinea però che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto dell'ufficio che ha ricevuto l'istanza, la competenza giurisdizionale è determinata dall'ufficio destinatario dell'istanza stessa.

  • art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 28 d.l. 78/2010)

    Disciplina la competenza delle commissioni tributarie. La Corte osserva che le attribuzioni organizzative interne dell'Agenzia non mutano il criterio di individuazione del giudice competente rispetto al silenzio-rifiuto formatosi nell'ufficio che ha ricevuto l'istanza.

  • Provvedimenti organi interni Agenzia delle Entrate (es. Provv. Direttore 27/02/2002 e Provv. 28/01/2011)

    Sono atti organizzativi interni che possono attribuire competenze amministrative a centri operativi (es. Pescara) ma non incidono sul principio per cui, in caso di silenzio-rifiuto, la competenza giurisdizionale è della commissione nella circoscrizione dell'ufficio che ha ricevuto l'istanza.

  • art. 106 e art. 113 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e d.lgs. 13/08/2010, n. 141

    La Corte chiarisce che l'art. 33 non operava un rinvio esplicito alle definizioni del T.U.B.; la nozione di "settore finanziario" per l'art. 33 non coincide automaticamente con la nozione disciplinare del T.U.B. e la successiva riforma (d.lgs. 141/2010) non esclude che, sotto il profilo socio-economico, holding e attività di assunzione di partecipazioni possano rientrare nel settore rilevante.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della norma sottolineando la limitazione della platea ai soggetti che, per professionalità, autonomia e potere decisionale, possono porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria; la Cassazione ne trae conferma della finalità socio-economica della norma senza peraltro interpretarla in modo restrittivo esclusivamente verso intermediari vigilati.

Massime di principio

  • Competenza giudiziale per il ricorso contro il silenzio-rifiuto: spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha ricevuto l'istanza di rimborso, anche se quell'ufficio fosse amministrativamente incompetente e anche se l'Agenzia avesse trasferito la gestione dei rimborsi ad altro centro operativo.
  • Legittimazione attiva: sia il sostituto d'imposta che il percettore (sostituito) sono legittimati a richiedere il rimborso e ad impugnare il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973.
  • Interpretazione di 'settore finanziario' ai fini dell'art. 33/2010: occorre un approccio socio-economico e funzionale, non un automatismo di rinvio alle sole definizioni del T.U.B.; possono rientrare nella platea soggettiva anche soggetti non vigilati e holding industriali se le loro posizioni/condotte possono, tramite incentivi retributivi, avere effetti potenzialmente distorsivi sulla stabilità finanziaria.
  • Valutazione fattuale in sede di merito: l'applicabilità dell'addizionale a dirigenti di holding richiede un esame concreto della posizione e dell'attitudine a generare rischio sistemico o effetti distorsivi; la Corte ha rimesso la questione al giudice di merito per le conseguenti verifiche e applicazioni.
  • Atti organizzativi interni dell'Agenzia (attribuzione competenze a centri operativi) non modificano i criteri di competenza giurisdizionale stabiliti dalla legge né precludono l'impugnazione del silenzio-rifiuto davanti alla CTP competente per sede dell'ufficio ricevente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.