Cassazione Civile, Sentenza n. 16875/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso di ritenute per €3.914.240 operate nel 2012 a titolo dell'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78/2010 su bonus eccedenti la parte fissa corrisposti a Sergio Marchionne. Controversia sia sul merito (se l'art. 33 si applicasse a dirigenti di holding industriali) sia su questioni processuali (competenza territoriale dell'ufficio giudicante e legittimazione attiva del sostituto d'imposta a chiedere il rimborso). L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Piemonte che aveva rigettato la sua impugnazione d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i motivi processuali dell'Agenzia relativi alla competenza territoriale e alla legittimazione attiva (confermando che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto va proposto davanti alla CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha ricevuto l'istanza e che sia il sostituto che il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso). Ha invece accolto il motivo di merito: l'art. 33 d.l. 78/2010 va interpretato nel senso di una clausola generale di matrice socio-economica sul concetto di "settore finanziario", non circoscrivibile automaticamente agli intermediari vigilati dal T.U.B.; ne consegue che anche holding industriali possono rientrare nella platea soggettiva dell'addizionale qualora ricorra la pericolosità socio-economica prevista dalla norma. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice di merito per l'applicazione del principio stabilito.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. l. 122/2010)
1. In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi ... ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento.
La Corte interpreta il riferimento al "settore finanziario" come clausola generale di matrice socio-economica volta a colpire soggetti la cui attività o posizione può, tramite incentivi retributivi abnormi, arrecare effetti potenzialmente distorsivi alla stabilità finanziaria; la categoria può quindi comprendere anche soggetti non necessariamente vigilati o che non svolgono attività "rivolta al pubblico", ivi incluse holding industriali quando sussistano le condizioni fattuali di pericolosità economica.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Secondo la Corte (seguendo consolidata giurisprudenza) sia il sostituito sia il sostituto d'imposta sono legittimati a chiedere il rimborso delle somme non dovute e a impugnare il silenzio-rifiuto; il rimedio giurisdizionale è quindi aperto ad entrambi i soggetti.
art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la competenza territoriale basata sul luogo di produzione del reddito per i non residenti; la Corte sottolinea però che, una volta formatosi il silenzio-rifiuto dell'ufficio che ha ricevuto l'istanza, la competenza giurisdizionale è determinata dall'ufficio destinatario dell'istanza stessa.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall'art. 28 d.l. 78/2010)
Disciplina la competenza delle commissioni tributarie. La Corte osserva che le attribuzioni organizzative interne dell'Agenzia non mutano il criterio di individuazione del giudice competente rispetto al silenzio-rifiuto formatosi nell'ufficio che ha ricevuto l'istanza.
Provvedimenti organi interni Agenzia delle Entrate (es. Provv. Direttore 27/02/2002 e Provv. 28/01/2011)
Sono atti organizzativi interni che possono attribuire competenze amministrative a centri operativi (es. Pescara) ma non incidono sul principio per cui, in caso di silenzio-rifiuto, la competenza giurisdizionale è della commissione nella circoscrizione dell'ufficio che ha ricevuto l'istanza.
art. 106 e art. 113 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e d.lgs. 13/08/2010, n. 141
La Corte chiarisce che l'art. 33 non operava un rinvio esplicito alle definizioni del T.U.B.; la nozione di "settore finanziario" per l'art. 33 non coincide automaticamente con la nozione disciplinare del T.U.B. e la successiva riforma (d.lgs. 141/2010) non esclude che, sotto il profilo socio-economico, holding e attività di assunzione di partecipazioni possano rientrare nel settore rilevante.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
La Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale della norma sottolineando la limitazione della platea ai soggetti che, per professionalità, autonomia e potere decisionale, possono porre in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria; la Cassazione ne trae conferma della finalità socio-economica della norma senza peraltro interpretarla in modo restrittivo esclusivamente verso intermediari vigilati.
Massime di principio
- Competenza giudiziale per il ricorso contro il silenzio-rifiuto: spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che ha ricevuto l'istanza di rimborso, anche se quell'ufficio fosse amministrativamente incompetente e anche se l'Agenzia avesse trasferito la gestione dei rimborsi ad altro centro operativo.
- Legittimazione attiva: sia il sostituto d'imposta che il percettore (sostituito) sono legittimati a richiedere il rimborso e ad impugnare il silenzio-rifiuto ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973.
- Interpretazione di 'settore finanziario' ai fini dell'art. 33/2010: occorre un approccio socio-economico e funzionale, non un automatismo di rinvio alle sole definizioni del T.U.B.; possono rientrare nella platea soggettiva anche soggetti non vigilati e holding industriali se le loro posizioni/condotte possono, tramite incentivi retributivi, avere effetti potenzialmente distorsivi sulla stabilità finanziaria.
- Valutazione fattuale in sede di merito: l'applicabilità dell'addizionale a dirigenti di holding richiede un esame concreto della posizione e dell'attitudine a generare rischio sistemico o effetti distorsivi; la Corte ha rimesso la questione al giudice di merito per le conseguenti verifiche e applicazioni.
- Atti organizzativi interni dell'Agenzia (attribuzione competenze a centri operativi) non modificano i criteri di competenza giurisdizionale stabiliti dalla legge né precludono l'impugnazione del silenzio-rifiuto davanti alla CTP competente per sede dell'ufficio ricevente.
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