Cassazione Penale, Ordinanza n. 39494/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due profili: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. La Corte rileva però che le doglianze erano, da un lato, meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, generiche, anche rispetto ai motivi di appello, perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il contenuto specifico della condotta non è desumibile dal testo, ma si tratta di reato in materia di stupefacenti.
Circostanza attenuante speciale invocata dal ricorrente ma non riconosciuta dai giudici di merito e non utilmente censurata in cassazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto invocata nel ricorso e ritenuta non meritevole di accoglimento, anche per genericità e riproposizione di censure già esaminate.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già scrutinare e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la mera genericità o la reiterazione di doglianze già formulate in appello determina l'inammissibilità.
- La mancata specifica critica alla motivazione sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto o di una circostanza attenuante impedisce il sindacato di legittimità sul punto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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