Cassazione Penale, Ordinanza n. 39470/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, pronunciata ex artt. 444 e ss. c.p.p., restava quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era stata emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., quindi all'esito di un accordo sulla pena con condanna per il reato di evasione. Il ricorrente ha impugnato deducendo un motivo relativo al giudizio di responsabilità, cioè contestando l'affermazione di colpevolezza contenuta nella decisione. La Corte, tuttavia, ha rilevato che tale censura non è consentita dalla legge nel caso di sentenza resa ex art. 444 c.p.p., richiamando l'art. 448-bis c.p.p. come norma che preclude il controllo richiesto.
Norme richiamate
Richiamato quale base procedurale della sentenza impugnata, emessa a seguito di patteggiamento.
non consentito dalla legge
È indicato come norma che impedisce di proporre in cassazione un motivo sul giudizio di responsabilità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Norma incriminatrice del reato per il quale era stata pronunciata condanna.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è ammesso in cassazione un motivo che investa il giudizio di responsabilità, quando la censura sia preclusa dal regime legale dell'impugnazione.
- Il ricorso che deduca questioni non consentite dalla disciplina speciale delle impugnazioni contro il patteggiamento è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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