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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39464/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto impugnazione deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla sussistenza di un vizio di mente e sull'elemento soggettivo del dolo. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché, da un lato, riproducevano in sostanza censure già esaminate dai giudici di merito e miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in fatto, rispetto alla quale il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato nei gradi di merito.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e che rimanga generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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