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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39468/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi per cassazione sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato il giudizio di responsabilità per la violazione degli artt. 221 TULPS e 294 del r.d. n. 635/1940, nonché per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. I ricorrenti lamentavano, in sostanza, il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una eccessiva dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché in parte riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, e in parte generiche perché non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 221 TULPS

    Norma contestata insieme al regolamento di esecuzione, richiamata come base della responsabilità penale oggetto di ricorso.

  • art. 294 r.d. n. 635 del 1940

    Disposizione regolamentare contestata in concorso con l'art. 221 TULPS, richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 337 c.p.

    Reato per il quale è stato esaminato il profilo della responsabilità, in relazione alla resistenza opposta a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Scriminante invocata dai ricorrenti e ritenuta non riconosciuta dai giudici di merito; il ricorso non ha evidenziato vizi specifici della motivazione sul punto.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicitamente richiamata dal motivo sulle circostanze attenuanti generiche, non riconosciute nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere sollecitata in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
  • Le doglianze sui benefici di cui all'art. 393-bis c.p. e sulle attenuanti generiche devono essere articolate con specifica critica alla motivazione, altrimenti restano generiche e inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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