Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 39467/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha proposto impugnazione lamentando: l'erroneità del giudizio di responsabilità; una non corretta valutazione delle prove; il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, e in parte generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente come qualificazione giuridica più favorevole, ma non riconosciuta nei gradi di merito e non ottenuta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità sostituirsi al giudice di merito sul piano dell'apprezzamento delle prove.
  • È inammissibile la censura generica che non indichi puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione impugnata e non spieghi perché la motivazione sia viziata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.