Cassazione Penale, Ordinanza n. 39467/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di condanna pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha proposto impugnazione lamentando: l'erroneità del giudizio di responsabilità; una non corretta valutazione delle prove; il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché in parte riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e diretti a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, e in parte generici, poiché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente come qualificazione giuridica più favorevole, ma non riconosciuta nei gradi di merito e non ottenuta in cassazione.
Base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già vagliate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità sostituirsi al giudice di merito sul piano dell'apprezzamento delle prove.
- È inammissibile la censura generica che non indichi puntualmente gli errori logico-giuridici della decisione impugnata e non spieghi perché la motivazione sia viziata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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