Cassazione Penale, Ordinanza n. 39466/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 resta ferma, non essendovi stato accoglimento nel merito delle doglianze.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deducendo in sostanza il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che le censure erano, da un lato, la mera riproposizione di questioni già valutate dai giudici di merito e finalizzate a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, erano generiche perché non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna; il ricorso mirava a ottenere il riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente per ottenere un trattamento più favorevole, non riconosciuta nei giudizi di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già vagliate nei giudizi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può ottenersi in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di doglianze di merito non consentite in sede di legittimità.
- La doglianza sulla mancata applicazione della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti deve misurarsi puntualmente con gli argomenti della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, se non sorretta da critiche specifiche alla motivazione sul punto, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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