Cassazione Civile, Ordinanza n. 02393/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale nei confronti di una società accreditata per il pagamento di contributi previdenziali dovuti in relazione alle prestazioni specialistiche rese da medici esterni in collaborazione autonoma libero-professionale nell'ambito del SSN. La società ha proposto opposizione, poi respinta in primo grado; in appello la società ha ottenuto un accoglimento parziale limitatamente alla prescrizione dei crediti contributivi per gli anni 2005 e 2006 e delle relative sanzioni, perché la Corte territoriale ha ritenuto che la raccomandata inviata dall'ente nel 2011 non avesse efficacia interruttiva per quelle annualità, essendo riferita solo al fatturato 2010. In cassazione la società, con ricorso principale, ha denunciato violazione degli artt. 1219, 2943 e 2948 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato efficacia interruttiva alla raccomandata dell'1.3.11 e avesse quindi mal applicato la disciplina della prescrizione. L'ente previdenziale, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 39, L. 243/2004, contestando la base di calcolo del contributo: secondo l'ente, la contribuzione doveva essere calcolata sull'intero fatturato delle prestazioni accreditate, mentre la società riteneva che dovesse essere commisurata ai soli compensi corrisposti ai professionisti medici per le prestazioni libero-professionali effettivamente rese. L'ente ha inoltre richiamato profili di legittimità costituzionale della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, ritenendo che la censura di violazione di legge mirasse in realtà a contestare un accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello sul contenuto e sulla valutazione della raccomandata del 1.3.2011, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nei limiti prospettati. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo dell'ente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Solo ai fini della regolazione delle spese ha esaminato il ricorso incidentale, reputandolo comunque infondato, perché la base contributiva è il fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese per e rimborsate dal SSN con apporto di medici o odontoiatri, escluso il fatturato relativo a prestazioni svolte senza tale apporto. La Corte ha quindi confermato l'impostazione della sentenza di merito, ha compensato le spese per soccombenza reciproca e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente principale per sostenere l'erroneità della valutazione sull'efficacia interruttiva della raccomandata di messa in mora
richiamato per sostenere che la raccomandata avesse efficacia interruttiva della prescrizione
richiamato per il regime di prescrizione applicabile ai crediti contributivi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte osserva che il controllo sul fatto sarebbe stato possibile solo nei limiti del vizio motivazionale novellato, qui non deducibile
il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile
art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 243
la contribuzione del 2% dovuta dalle società di capitali operanti in accreditamento si calcola sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese per il SSN con l'apporto di medici o odontoiatri
art. 1, comma 40, L. 23 agosto 2004, n. 243
richiamato nel ragionamento sistematico sulla ripartizione del prelievo contributivo nelle prestazioni accreditate
art. 13 d.lgs. n. 229 del 1999
richiamato nel quadro normativo delle prestazioni rese in regime di accreditamento
D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120
richiamati per l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali nella base di calcolo
art. 2 Cost.
invocato nel ricorso incidentale per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata nei termini prospettati
art. 3 Cost.
invocato per la questione di legittimità costituzionale sulla base di calcolo del contributo
art. 53 Cost.
invocato per contestare l'imposizione sul fatturato della società anziché sul reddito del professionista
art. 81 Cost.
invocato per la questione di legittimità costituzionale
art. 38 Cost.
richiamato nel ragionamento della Corte sulla finalità previdenziale del contributo
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 33733/2023
citato come precedente sulla inefficacia del ricorso incidentale tardivo
art. 18348/2017
citato come precedente sul contributo unificato
la norma è interpretata nel senso che il contributo del 2% ha come base il fatturato annuo delle prestazioni specialistiche con apporto di medici o odontoiatri
Massime di principio
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul contenuto e sulla portata di un atto stragiudiziale, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione non illogica e il vizio motivazionale non sia dedotto nei ristretti limiti oggi consentiti.
- In tema di ricorso incidentale tardivo, la sua efficacia presuppone che il ricorso principale sia ammissibile; se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
- La contribuzione previdenziale del 2% prevista per le società di capitali che operano in regime di accreditamento si determina sul fatturato annuo riferibile alle prestazioni specialistiche rese per il SSN con l'apporto di medici o odontoiatri, e non su prestazioni diverse o svolte senza tale apporto.
- Nella lettura della disciplina previdenziale speciale, la base di calcolo del contributo può essere individuata in funzione del fatturato delle prestazioni accreditate, anche se il soggetto obbligato al pagamento è una società terza rispetto al professionista che beneficia della copertura, quando il prelievo sia funzionalmente collegato a prestazioni omogenee e tariffate.
- La questione di legittimità costituzionale della base di calcolo del contributo non è fondata quando il sistema normativo assicuri un equilibrio interno coerente con la finalità previdenziale e con la struttura delle prestazioni rese in accreditamento.
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