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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02393/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale nei confronti di una società accreditata per il pagamento di contributi previdenziali dovuti in relazione alle prestazioni specialistiche rese da medici esterni in collaborazione autonoma libero-professionale nell'ambito del SSN. La società ha proposto opposizione, poi respinta in primo grado; in appello la società ha ottenuto un accoglimento parziale limitatamente alla prescrizione dei crediti contributivi per gli anni 2005 e 2006 e delle relative sanzioni, perché la Corte territoriale ha ritenuto che la raccomandata inviata dall'ente nel 2011 non avesse efficacia interruttiva per quelle annualità, essendo riferita solo al fatturato 2010. In cassazione la società, con ricorso principale, ha denunciato violazione degli artt. 1219, 2943 e 2948 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato efficacia interruttiva alla raccomandata dell'1.3.11 e avesse quindi mal applicato la disciplina della prescrizione. L'ente previdenziale, con ricorso incidentale, ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 39, L. 243/2004, contestando la base di calcolo del contributo: secondo l'ente, la contribuzione doveva essere calcolata sull'intero fatturato delle prestazioni accreditate, mentre la società riteneva che dovesse essere commisurata ai soli compensi corrisposti ai professionisti medici per le prestazioni libero-professionali effettivamente rese. L'ente ha inoltre richiamato profili di legittimità costituzionale della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, ritenendo che la censura di violazione di legge mirasse in realtà a contestare un accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello sul contenuto e sulla valutazione della raccomandata del 1.3.2011, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nei limiti prospettati. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo dell'ente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Solo ai fini della regolazione delle spese ha esaminato il ricorso incidentale, reputandolo comunque infondato, perché la base contributiva è il fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese per e rimborsate dal SSN con apporto di medici o odontoiatri, escluso il fatturato relativo a prestazioni svolte senza tale apporto. La Corte ha quindi confermato l'impostazione della sentenza di merito, ha compensato le spese per soccombenza reciproca e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere l'erroneità della valutazione sull'efficacia interruttiva della raccomandata di messa in mora

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per sostenere che la raccomandata avesse efficacia interruttiva della prescrizione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per il regime di prescrizione applicabile ai crediti contributivi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte osserva che il controllo sul fatto sarebbe stato possibile solo nei limiti del vizio motivazionale novellato, qui non deducibile

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace perché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile

  • art. 1, comma 39, L. 23 agosto 2004, n. 243

    la contribuzione del 2% dovuta dalle società di capitali operanti in accreditamento si calcola sul fatturato annuo relativo alle prestazioni specialistiche rese per il SSN con l'apporto di medici o odontoiatri

  • art. 1, comma 40, L. 23 agosto 2004, n. 243

    richiamato nel ragionamento sistematico sulla ripartizione del prelievo contributivo nelle prestazioni accreditate

  • art. 13 d.lgs. n. 229 del 1999

    richiamato nel quadro normativo delle prestazioni rese in regime di accreditamento

  • D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120

    richiamati per l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali e spese generali nella base di calcolo

  • art. 2 Cost.

    invocato nel ricorso incidentale per la questione di legittimità costituzionale, ritenuta non fondata nei termini prospettati

  • art. 3 Cost.

    invocato per la questione di legittimità costituzionale sulla base di calcolo del contributo

  • art. 53 Cost.

    invocato per contestare l'imposizione sul fatturato della società anziché sul reddito del professionista

  • art. 81 Cost.

    invocato per la questione di legittimità costituzionale

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel ragionamento della Corte sulla finalità previdenziale del contributo

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 33733/2023

    citato come precedente sulla inefficacia del ricorso incidentale tardivo

  • art. 18348/2017

    citato come precedente sul contributo unificato

  • L. 23 agosto 2004, n. 243

    la norma è interpretata nel senso che il contributo del 2% ha come base il fatturato annuo delle prestazioni specialistiche con apporto di medici o odontoiatri

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sul contenuto e sulla portata di un atto stragiudiziale, quando tale accertamento sia sorretto da motivazione non illogica e il vizio motivazionale non sia dedotto nei ristretti limiti oggi consentiti.
  • In tema di ricorso incidentale tardivo, la sua efficacia presuppone che il ricorso principale sia ammissibile; se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.
  • La contribuzione previdenziale del 2% prevista per le società di capitali che operano in regime di accreditamento si determina sul fatturato annuo riferibile alle prestazioni specialistiche rese per il SSN con l'apporto di medici o odontoiatri, e non su prestazioni diverse o svolte senza tale apporto.
  • Nella lettura della disciplina previdenziale speciale, la base di calcolo del contributo può essere individuata in funzione del fatturato delle prestazioni accreditate, anche se il soggetto obbligato al pagamento è una società terza rispetto al professionista che beneficia della copertura, quando il prelievo sia funzionalmente collegato a prestazioni omogenee e tariffate.
  • La questione di legittimità costituzionale della base di calcolo del contributo non è fondata quando il sistema normativo assicuri un equilibrio interno coerente con la finalità previdenziale e con la struttura delle prestazioni rese in accreditamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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