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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13713/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, pur riformando la condanna per il reato ascritto (art. 372 c.p.), ha dichiarato la non procedibilità per estinzione del reato per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p. I motivi deducono: carenze e contraddizioni nella motivazione della Corte territoriale circa l'attendibilità dei testi a carico e della persona offesa; omissione di valutazione del giudicato civile che aveva rigettato la domanda della parte civile (elemento che, secondo i ricorrenti, incide sulla valutazione di falsità delle loro dichiarazioni); mancata considerazione della carenza del dolo per effetto del cd. "vero soggettivo"; e vizio nell'avere confermato la condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile in assenza di una pronuncia di condanna penale che ne costituisca il fondamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si sia conformata ai criteri giurisprudenziali vigenti (Sezioni Unite Calpitano e Tettamanti e pronunce costituzionali) che impongono, in presenza della parte civile, una doppia valutazione: prima valutare, anche in presenza di prove contraddittorie o insufficienti, se sussistono i presupposti per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 530 c.p.p., e solo ove ciò sia escluso dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e valutare le statuizioni civili secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente. La Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello sintetica e insufficiente, in particolare per non aver esaminato l'incidenza del giudicato civile sul quadro probatorio penale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Il motivo relativo alle spese processuali non è stato deciso nel merito, essendo il primo motivo assorbente.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice d'appello e alla Cassazione, quando dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, di decidere sulle statuizioni civili applicando il criterio civilistico della probabilità prevalente (più probabile che non); non implica un giudizio di colpevolezza penale.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente il proscioglimento nel merito in presenza di prove contraddittorie o insufficienti applicando il principio del favor rei; il giudice d'appello, in presenza di parte civile, deve valutare se tale causa di proscioglimento si applica prima di dichiarare la prescrizione.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per il criterio dell'evidenza della prova che può giustificare l'assoluzione anche all'atto della prescrizione quando la prova di innocenza risulti evidente.

  • art. 372 cod. pen.

    Norma sostanziale che indica il reato per cui erano imputati i ricorrenti; la decisione di Cassazione riguarda la corretta valutazione probatoria e processuale della causa estintiva e delle statuizioni civili connesse.

  • artt. 2043, 2054, 2059 cod. civ.

    Citerati come base per la regola di giudizio civilistica da adottare in sede penale quando si decide sulle richieste risarcitorie dopo la declaratoria di prescrizione: applicazione del criterio della probabilità prevalente.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Riferimento relativo alla possibilità di pronunciare condanne alle spese; la questione è stata dedotta ma non decisa nel merito perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.

  • Sez. U., sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Ha indicato il doppio criterio di giudizio con riferimento al rapporto tra prescrizione e assoluzione: la nozione di 'evidenza' e l'applicazione della regola del favor rei anche in sede d'appello; principio richiamato e mantenuto nel successivo diritto vivente.

  • Sez. U., sent. n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)

    Ha stabilito che, in presenza della parte civile, il giudice dell'impugnazione deve valutare i motivi di impugnazione anche agli effetti penali e verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento nel merito (art. 530 c.p.p.) prima di dichiarare la prescrizione e decidere sulle statuizioni civili secondo il criterio civilistico.

  • Corte costituzionale, sent. n. 182 del 2021

    Ha precisato che l'art. 578 c.p.p. non è incompatibile con il principio di presunzione di innocenza e che il giudizio sulle statuizioni civili dopo la prescrizione si conforma al criterio civilistico; ha però imposto limiti affinché non si configuri una pronuncia implicita di colpevolezza penale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 2 del 16/01/2026

    Conferma la legittimità costituzionale del diritto vivente sviluppatosi in giurisprudenza di legittimità (Calpitano) e ribadisce la separazione fra valutazione penale di proscioglimento e valutazione civilistica delle pretese risarcitorie dopo la prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione in presenza di una parte civile, deve prima valutare, ai fini penali, se sussistono i presupposti per pronunciare l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; solo se tale valutazione esclude l'assoluzione può dichiarare la prescrizione e decidere sulle richieste civili secondo il criterio della probabilità prevalente.
  • La conferma di statuizioni civili dopo la prescrizione non costituisce di per sé affermazione di colpevolezza penale, ma il giudice deve motivare adeguatamente la separazione dei due piani di giudizio e motivare perché la prova penale non giustifica l'assoluzione.
  • La mera adesione alla motivazione del primo grado non è sufficiente: il giudice d'appello è tenuto a riesaminare le doglianze critiche rilevanti ai fini penali, soprattutto se sono invocate prove esterne (es. giudicato civile) che potrebbero incidere sulla valutazione della veridicità delle dichiarazioni degli imputati.
  • In presenza di prove contraddittorie o insufficienti il principio del favor rei può giustificare il proscioglimento anche dopo il maturare della prescrizione, salvo che il giudice d'appello, con adeguata motivazione, escluda tale percorso.
  • L'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile richiede adeguato fondamento processuale: se non vi è una pronuncia di condanna sostanziale nel merito, la pronuncia sulle spese va valutata con attenzione e motivata.
  • Deve sempre essere rispettata la separazione fra accertamento penale della responsabilità e valutazione civilistica del danno: il primo richiede il canone oltre ogni ragionevole dubbio, il secondo la probabilità prevalente.

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