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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11311/2020 del 12/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione dell’intimazione di pagamento relativa, per quanto ancora rilevante, a una cartella per tassa di smaltimento dei rifiuti e tributo provinciale dell’anno 2008. La cartella era stata spedita direttamente dall’agente della riscossione con raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata al portiere dello stabile, che aveva sottoscritto l’avviso il 14 maggio 2009; non era stata inviata alla contribuente un’ulteriore raccomandata informativa. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1641/4/16 depositata il 31 marzo 2016, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo invalida la notificazione della cartella per l’omesso invio della raccomandata informativa. L’agente della riscossione ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notificazione diretta a mezzo raccomandata si perfeziona con la consegna e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del portiere, senza necessità della raccomandata informativa; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la censura relativa alla decadenza della pretesa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile. La contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione. La questione relativa ai crediti previdenziali inclusi nella cartella era estranea al giudizio, essendo già passato in giudicato il difetto di giurisdizione del giudice tributario su tali crediti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: la spedizione diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità di notificazione autonoma e semplificata, distinta dalla notificazione a mezzo posta disciplinata dalla L. n. 890/1982; la notificazione si perfeziona alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal portiere e non richiede né una relazione di notificazione né una successiva raccomandata informativa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito: poiché la cartella era stata regolarmente notificata il 14 maggio 2009 e non era stata tempestivamente impugnata, la pretesa tributaria in essa portata era divenuta incontestabile. La contribuente aveva contestato la cartella soltanto impugnando l’intimazione notificata circa due anni dopo e non aveva chiesto la rimessione in termini. La Corte ha inoltre rilevato che dagli atti non risultava specificamente prospettata una decadenza maturata tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione. Ha quindi rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.800,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973

    Come più volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione.

    La notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità alternativa e autonoma rispetto alle forme di notificazione indicate nella prima parte della disposizione.

  • art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973

    Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, nè inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982.

    Nella modalità di notificazione diretta prevista dall’art. 26, la consegna risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario perfeziona la notifica; non occorrono una relata né una raccomandata informativa, e non si applica la disciplina ordinaria delle notificazioni a mezzo posta.

  • art. 153 c.p.c.

    La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.

    Chi deduce di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto notificato con la modalità semplificata può chiedere la rimessione in termini, dimostrando che la mancata conoscenza dipese da causa non imputabile, anche mediante elementi presuntivi.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ha dichiarato assorbito il motivo fondato su questa disposizione, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo; non ne ha quindi esaminato il merito.

  • art. 384 c.p.c.

    Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano ulteriori profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c..

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto né residuano profili controversi rilevanti, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, è autonoma rispetto alla notificazione eseguita nelle forme ordinarie e si perfeziona alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, compreso il portiere dello stabile.
  • Nella notificazione diretta della cartella prevista dall’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, non sono necessari una relazione di notificazione né l’invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario; si applicano le regole postali proprie degli invii raccomandati, non quelle della notificazione a mezzo posta disciplinata dalla L. n. 890/1982.
  • Il destinatario che alleghi di non avere avuto, per causa non imputabile, conoscenza effettiva dell’atto notificato con la modalità semplificata può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., dando prova della situazione anche mediante elementi presuntivi.
  • Una cartella regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata rende incontestabile la pretesa tributaria in essa contenuta; la sua asserita invalidità non può essere fatta valere per la prima volta impugnando la successiva intimazione di pagamento, in assenza di rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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