Cassazione Civile, Ordinanza n. 11317/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una conducente agiva per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro notturno avvenuto su una strada provinciale, assumendo di avere urtato improvvisamente un cinghiale che attraversava la carreggiata. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la Regione Marche aveva ottenuto la riforma della decisione sulla base del mancato raggiungimento della prova dell’effettivo impatto con l’animale selvatico e della concorrente imprudenza della conducente, ritenuta non aver evitato il sinistro pur in presenza di segnaletica di pericolo. Con il ricorso per cassazione la danneggiata deduceva, con un primo motivo, la violazione dell’art. 2052 c.c. e dei criteri di riparto dell’onere probatorio, lamentando che il giudice di appello avesse erroneamente ricondotto la vicenda all’art. 2043 c.c. e avesse preteso la prova di una colpa specifica dell’ente anziché del solo fatto del danno cagionato da animale appartenente al patrimonio indisponibile; contestava inoltre il richiamo all’art. 2054 c.c. e l’affermazione secondo cui non avrebbe provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per asserita illogicità e mancanza di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse trascurato prove decisive, come il verbale dei Carabinieri, la deposizione del carrozziere e la documentazione fotografica, dalle quali sarebbe emersa sia la natura selvatica dell’animale sia l’inevitabilità dell’urto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però precisato che, pur essendo errato il richiamo del giudice di appello all’art. 2043 c.c., la decisione restava corretta nel dispositivo perché il rigetto della domanda si fondava su un accertamento di fatto assorbente: la danneggiata non aveva provato in modo certo e completo l’esatta dinamica del sinistro, né la riconducibilità dell’evento a un animale selvatico, mancando riscontri oggettivi sul posto; inoltre, il Tribunale aveva valorizzato la condotta di guida ritenuta imprudente e il mancato rispetto della segnaletica di pericolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e non apparente. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo se dovuto.
Norme richiamate
Per i danni cagionati da fauna selvatica la responsabilità della pubblica amministrazione è ricondotta a questo regime, che ha natura oggettiva: rileva il nesso causale tra comportamento dell’animale ed evento dannoso, non una colpa dell’ente.
Non è la norma di riferimento per i danni da fauna selvatica; il suo richiamo da parte del giudice di merito è stato qualificato come errore di sussunzione, però non decisivo ai fini dell’esito.
La presunzione di colpa del conducente opera in combinazione con l’art. 2052 c.c.; il conducente deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, potendo altrimenti operare la riduzione o l’esclusione del risarcimento per concorso causale.
La condotta del danneggiato può ridurre o escludere il risarcimento se ha concorso causalmente all’evento o se ha costituito causa esclusiva del danno.
La Corte ribadisce la ripartizione dell’onere della prova: il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso con l’animale; il convenuto può provare il caso fortuito o la condotta esclusiva del conducente.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice abbia motivato in modo coerente.
Richiamato insieme alle norme sulla valutazione delle prove, senza che la censura sia stata ritenuta idonea a scalfire l’accertamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il veicolo del motivo di violazione di legge sulla sussunzione della fattispecie e sulla disciplina applicabile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza; la Corte lo ha ritenuto inconferente perché la censura mirava in realtà a un riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i danni cagionati da fauna selvatica la responsabilità della pubblica amministrazione si inquadra nell’art. 2052 c.c., con criterio di imputazione oggettiva fondato sulla relazione tra l’animale e l’evento dannoso, non sulla colpa dell’ente.
- Nel giudizio risarcitorio da impatto con animale libero, il danneggiato deve provare la precisa dinamica del sinistro e il nesso causale tra l’animale e il danno; non è sufficiente allegare genericamente il coinvolgimento di un animale.
- La condotta del conducente resta rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.: se è causa concorrente del danno, il risarcimento si riduce; se è causa esclusiva, la domanda va rigettata.
- L’erronea qualificazione della fattispecie sotto l’art. 2043 c.c. non comporta cassazione se la decisione di merito si regge comunque su un accertamento assorbente di difetto di prova dei fatti costitutivi richiesti anche dall’art. 2052 c.c.
- Le censure che, sotto il paradigma della nullità o del travisamento della prova, mirano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e non apparente.
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