Cassazione Civile, Ordinanza n. 22773/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse realizzato da una società privata, che ottenne incentivi dal gestore pubblico dell’energia. Successivamente la società beneficiaria ottenne un mutuo da un istituto di credito e cedette, a garanzia del finanziamento, il credito vantato verso il gestore, con consenso di quest’ultimo. Dopo che il gestore aveva continuato a versare gli incentivi su un conto della cedente, la società finanziata rimborsava le rate del mutuo alla banca cessionaria. In seguito, il gestore revocò gli incentivi per asserita difformità dell’impianto e chiese la restituzione delle somme alla cessionaria del credito. Ottenuto un decreto ingiuntivo dal giudice amministrativo, la banca propose opposizione; il giudice di primo grado la rigettò, ma il Consiglio di Stato ritenne invece che difettasse la giurisdizione amministrativa, perché la lite non riguardava la legittimità della revoca, bensì solo l’individuazione del soggetto passivamente legittimato alla restituzione. Il gestore ricorse per cassazione deducendo che la controversia dovesse rientrare nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, lettera o), c.p.a., perché il credito discendeva dal provvedimento di decadenza/revoca degli incentivi e la giurisdizione non poteva dipendere dalla qualità del debitore, né dalla circostanza che il credito fosse stato ceduto a scopo di garanzia. Sosteneva anche che il cessionario potesse opporre il difetto di giurisdizione per effetto del patto di cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, affermando che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia energetica riguarda solo controversie attinenti a procedure e provvedimenti; nel caso concreto, invece, la lite non investiva né una procedura né la legittimità del provvedimento di revoca dei benefici, già non contestata, ma solo la questione sostanziale della legittimazione passiva del cessionario rispetto alla pretesa restitutoria. La Corte ha richiamato il proprio precedente in fattispecie identica, secondo cui tale questione si risolve secondo le regole del codice civile, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di energia è limitata alle controversie attinenti a procedure e provvedimenti; non si estende alle sole questioni civilistiche sulla legittimazione passiva del cessionario del credito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando prevista in materia energetica, va interpretata restrittivamente e copre solo le controversie che investono procedure o provvedimenti amministrativi, non le sole questioni di diritto civile incidenti sul rapporto.
- Se la controversia non mette in discussione la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, ma riguarda esclusivamente l’individuazione del soggetto obbligato alla restituzione in base a un atto di cessione del credito, la lite appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La qualificazione della posizione passiva del cessionario rispetto alla pretesa restitutoria dipende dall’interpretazione delle clausole di cessione e, quindi, dalle regole del codice civile.
- La circostanza che il credito sia stato ceduto a scopo di garanzia non incide di per sé sul riparto di giurisdizione, se il thema decidendum resta confinato alla disciplina civilistica della cessione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22752/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22754/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22760/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22762/2024 del 13/08/2024
- ordinanza_civile · 13 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22766/2024 del 13/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →