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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21177/2021 del 23/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La curatela fallimentare di una società che gestiva un impianto consortile di depurazione delle acque reflue agì per il risarcimento dei danni derivanti da uno sversamento accidentale e da successive omissioni di adeguamento dell'impianto, imputando la responsabilità sia all'amministratore della società sia al direttore tecnico dell'impianto. Nei confronti di quest'ultimo venne domandato il ristoro del pregiudizio causato dalla violazione dei doveri di diligenza connessi all'incarico svolto. Il convenuto, poi ricorrente per cassazione, contestò: 1) la competenza del Tribunale di Roma e l'applicazione del rito societario, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata con rito lavoristico davanti al Tribunale di Isernia, perché il rapporto con la società era di collaborazione coordinata e continuativa; 2) la prescrizione quinquennale del credito risarcitorio, assumendo che l'azione avesse natura extracontrattuale; 3) il difetto di legittimazione attiva del curatore ex art. 146 l. fall.; 4) la mancata ammissione di prove documentali, testimoniali e di consulenza tecnica; 5) l'omesso esame di fatti decisivi, inclusa la ricostruzione dei fatti in sede penale e la quantificazione del danno. I controricorrenti chiesero l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, deducendo tra l'altro difetto di autosufficienza, censure di merito e doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché privo della necessaria specificazione del contenuto dell'eccezione di incompetenza e, inoltre, perché non confrontato con la ratio della sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; il secondo perché, anche qui, il ricorrente non aveva riportato puntualmente il contenuto delle eccezioni e delle allegazioni rilevanti, né la loro riproposizione in appello, oltre a non rispettare gli oneri di autosufficienza riguardo a prove e documenti; il terzo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito, risultava ostacolato dalla regola della doppia conforme e, quanto ai fatti del processo penale, non poteva fondarsi su una sentenza di proscioglimento per prescrizione, priva di efficacia extrapenale nel giudizio civile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore della sola curatela fallimentare; al litis denuntiatio non è stata riconosciuta la qualità di parte ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità del rito societario; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 50-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla competenza e alla composizione del giudice; la censura non è scrutinata nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente e dalla controparte in tema di connessione; la Corte rileva che la doglianza non è adeguatamente illustrata e quindi è inammissibile.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di specifica indicazione degli atti e delle precedenti deduzioni.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2947 c.c. nella doglianza sulla prescrizione; nessuna statuizione di merito, perché il motivo è inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato quanto alla riproposizione delle prove e delle eccezioni; la Corte osserva che il ricorrente non chiarisce se e come le istanze siano state ritualmente riproposte in appello.

  • art. 146 l. fall.

    Richiamato per contestare la legittimazione del curatore ad agire; la censura è inammissibile perché fondata su atti non specificamente localizzati nel processo e comunque introdotta senza rispettare l'autosufficienza.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa di fatto; la Corte non esamina il punto nel merito per le carenze del motivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 5), c.p.c.

    Le censure sono proposte sotto diversi vizi di legittimità, ma la Corte ribadisce che, nel caso concreto, esse sono inammissibili perché non rispettano gli oneri di specificità e perché tendono a ottenere un riesame del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.

    Il motivo deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; il mancato confronto con la ratio decidendi determina inammissibilità del motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    Norma decisiva nella decisione: il ricorso è inammissibile per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti, documenti, eccezioni e prove su cui si fondano le censure.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità; tale ratio non è attaccata dal ricorrente, con conseguente inammissibilità in cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; onere non assolto.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura lavoristica del rapporto; la Corte non accoglie la tesi perché il motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 531 c.p.p.

    La sentenza penale era di non doversi procedere per prescrizione del reato; la Corte precisa che tale esito non produce efficacia extrapenale nel civile.

  • art. 652 c.p.p.

    È richiamato il principio per cui solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, nei casi tipici, fa stato nel civile; la prescrizione penale non vincola il giudice civile.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri articoli sull'efficacia del giudicato penale; la Corte ribadisce l'eccezionalità e la tassatività dei casi di efficacia extrapenale.

  • art. 653 c.p.p.

    Come sopra, richiamato per delimitare i casi di efficacia del giudicato penale nel civile.

  • art. 654 c.p.p.

    Come sopra, richiamato per confermare l'autonomia del giudizio civile rispetto al penale fuori dai casi tipizzati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, è indispensabile indicare con precisione gli atti rilevanti, il loro contenuto e la collocazione processuale della questione, perché la Corte non può supplire con ricerche autonome nel fascicolo.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito ha dichiarato inammissibile una censura per difetto di specificità, il ricorso per cassazione deve attaccare proprio quella ragione e non limitarsi a riproporre la tesi di merito.
  • Le censure sulla mancata ammissione o valutazione delle prove sono inammissibili se non riportano specificamente il contenuto delle prove, la loro decisività e la loro deduzione nei gradi di merito; la consulenza tecnica d'ufficio resta comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico complessivo.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse; in mancanza, la censura sul fatto decisivo è preclusa.
  • La sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione del reato non fa stato nel giudizio civile sul risarcimento del danno: il giudice civile può e deve rivalutare autonomamente i fatti, pur tenendo conto degli elementi acquisiti nel processo penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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