Cassazione Civile, Ordinanza n. 11679/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello della società contribuente contro la decisione di primo grado sfavorevole, in relazione a un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni concernente il periodo d'imposta 2006. Prima dell'esame dei tre motivi di ricorso, la società resistente ha depositato memoria con documentazione attestante l'avvenuta presentazione tempestiva di istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, nonché il versamento, nei termini, della prima e unica rata; non risultava alcun diniego dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, con regolare attivazione e conclusione della procedura e integrale pagamento del dovuto. In assenza di diniego dell'Amministrazione finanziaria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché non applicabile ai casi di estinzione e, comunque, l'Agenzia delle entrate è Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di cassazione.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136
La tempestiva istanza di definizione agevolata e il pagamento dovuto determinano, se la procedura è regolarmente conclusa e non vi è diniego, la cessazione della materia del contendere.
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136
Norma di conversione che rende applicabile la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile analogicamente all'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel processo tributario, il contribuente prova di avere tempestivamente aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere integralmente effettuato i pagamenti dovuti, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la procedura di definizione agevolata risulti regolarmente attivata e conclusa e che non vi sia un espresso diniego dell'Amministrazione finanziaria.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso in via analogica ai casi di estinzione del giudizio.
- Le spese del giudizio, in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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