Cassazione Civile, Ordinanza n. 28603/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Lecce che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato un vizio preliminare della procura speciale: per i ricorsi in materia disciplinata dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura deve recare la certificazione della data, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, da parte del difensore. Nel caso concreto, la procura indicava la data di rilascio ed era autenticata quanto alla sottoscrizione, ma non conteneva alcuna esplicita certificazione del difensore sulla posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto impugnato. Da ciò è derivata l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza affrontare i motivi di merito. Ha applicato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 deve contenere la certificazione espressa della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008
Per il ricorso per cassazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data, oltre ad autenticare la sottoscrizione.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità.
Corte cost., sent. n. 13 del 2022
Ha ritenuto non contrastante con Costituzione, diritto UE e CEDU l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, che impone la certificazione della data della procura da parte del difensore.
art. 3 Cost.
Richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito di certificazione della data della procura.
art. 10 Cost.
Richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito di certificazione della data della procura.
art. 24 Cost.
Richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito di certificazione della data della procura.
art. 111 Cost.
Richiamato nel controllo di costituzionalità del requisito di certificazione della data della procura.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato per il parametro interposto costituito dal diritto UE e dalla CEDU.
art. 28 direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro europeo nella valutazione di costituzionalità.
art. 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamato come parametro europeo nella valutazione di costituzionalità.
artt. 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri sovranazionali nella valutazione di costituzionalità.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati come parametri convenzionali nella valutazione di costituzionalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione avverso decreti resi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente la data del suo rilascio e tale data risulta successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza della certificazione della data della procura, richiesta da una norma speciale, determina l'inammissibilità del ricorso senza possibilità di esame dei motivi di merito.
- La sola autentica della sottoscrizione del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, quando la legge richiede anche quest'ultima attestazione.
- Il requisito formale della procura speciale nei procedimenti di protezione internazionale è compatibile con i parametri costituzionali, eurounitari e convenzionali richiamati, secondo l'interpretazione già avallata dalla Corte costituzionale.
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