Cassazione Civile, Ordinanza n. 18264/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società appaltatrice aveva convenuto in giudizio la committente per un appalto relativo al rifacimento di marciapiedi, coperture di pensiline e restauro di un sottopassaggio ferroviario. Lamentava che il contratto fosse andato avanti in modo anomalo perché la committente non avrebbe predisposto un progetto esecutivo realmente cantierabile e non avrebbe rimosso gli ostacoli alla regolare esecuzione mediante tempestiva perizia di variante. Chiedeva quindi la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente e il pagamento di varie somme: il decimo delle opere non eseguite e dei materiali a piè d’opera, il compenso per i lavori eseguiti a prezzi di mercato previa detrazione degli acconti, nonché i maggiori oneri derivanti dall’anomalo andamento dei lavori e dalla ridotta produttività. Il tribunale aveva invece ritenuto la società appaltatrice inadempiente per il mancato completamento dell’opera nei termini prorogati e aveva dichiarato la risoluzione di diritto del contratto, respingendo le ulteriori domande dell’impresa; in appello la corte territoriale aveva confermato il rigetto del gravame principale dell’appaltatrice e accolto l’appello incidentale della committente, condannando genericamente l’appaltatrice al risarcimento del danno per il mancato completamento dei lavori. Nel ricorso per cassazione l’impresa ha dedotto, in sintesi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di avere tempestivamente formulato riserve per l’anomalo andamento dei lavori e che la corte d’appello non avesse considerato l’offerta della committente a tacitazione delle pretese; 2) violazione delle stesse norme, contestando la lettura della corte d’appello sulla tardività/irrilevanza delle riserve e sull’asserita carenza di specificità delle censure; 3) violazione delle norme sul risarcimento e sulla prova, perché la condanna generica al risarcimento sarebbe stata pronunciata senza adeguata dimostrazione del danno; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva respinto l’appello principale perché non erano stati specificamente confutati i passaggi decisivi della sentenza di primo grado (in particolare l’inadempimento dell’appaltatrice e l’irrilevanza delle carenze progettuali a fronte del ritardo, oltre alla mancata specificazione delle somme oggetto di riserva). Ha inoltre osservato che, una volta accertato l’inadempimento imputabile dell’appaltatrice e non essendo stata proposta una distinta domanda risarcitoria autonoma da quella di risoluzione, non poteva trovare spazio la pretesa economica prospettata in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, ai fini della condanna generica ex art. 278 c.p.c., occorre comunque l’accertamento, sia pure sommario, della potenzialità dannosa della condotta: requisito ritenuto soddisfatto dal fatto che l’appaltatrice non aveva completato tutti i lavori appaltati. Il quarto motivo sulle spese è stato respinto perché conseguenza del rigetto delle censure precedenti. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È stata invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
È stata invocata per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi.
artt. 1218, 1223, 1362, 1375, 1453, 1458, 1460, 2969 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la propria pretesa risarcitoria e la correttezza della propria posizione nell’appalto.
artt. 5 e 54 r.d. n. 354/1895
Richiamati dalla ricorrente in tema di riserve nell’appalto ferroviario.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle riserve e delle pretese economiche nell’appalto.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione di specificità dell’appello.
Richiamato nel terzo motivo in tema di quantificazione del danno.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l’onere della prova del danno.
Richiamati nel terzo motivo per dedurre violazioni processuali nella decisione sulla condanna generica.
Richiamato nel quarto motivo in tema di spese di lite.
La Corte ha affermato che la condanna generica al risarcimento richiede comunque l’accertamento, sia pure sommario e probabilistico, della potenzialità dannosa del fatto.
Richiamati per affermare che, in caso di risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento seguono la disciplina della risoluzione e non quella delle riserve, quando non vi sia una domanda risarcitoria autonoma.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; censure generiche o non allineate ai passaggi decisivi della motivazione sono inidonee.
- Quando il giudice di merito abbia accertato l’inadempimento di una parte e la sentenza non sia stata specificamente censurata su tale punto, non è possibile in cassazione rimettere in discussione quell’accertamento né costruire una diversa ricostruzione dei fatti.
- In tema di appalto, le pretese economiche collegate all’esecuzione dei lavori vanno valutate alla luce del concreto assetto del rapporto; se la controversia riguarda effetti della risoluzione per inadempimento, non ogni richiesta economica può essere veicolata attraverso l’istituto delle riserve, specie in assenza di una domanda risarcitoria autonoma e specificamente articolata.
- La condanna generica al risarcimento del danno richiede non solo l’accertamento dell’illecito o dell’inadempimento, ma anche la verifica, sia pure sommaria, della sua attitudine dannosa; ciò che viene rinviato al separato giudizio è solo la quantificazione del danno.
- Ai fini della regolazione delle spese, il criterio guida è quello di causalità/soccombenza: chi risulta sostanzialmente soccombente sopporta le spese del processo e dei gradi successivi.
- Le domande e le difese dell’appaltatore che intendano ottenere maggiori compensi o maggiori oneri devono essere specificamente dedotte e provate, indicando chiaramente somme, titolo e presupposti fattuali su cui si fondano.
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