Sentenza n. 4257/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Sez. Quinta Ter, 27.3.2025, n. 6229, che ha annullato la nota del Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. prot. n. GSE/P20210036134 – 27.12.2021, avente a oggetto “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito dell’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050184 del 26 giugno 2017). Comunicazione di esito”, gravata con il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio R.G. n. 11179/2017; e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della nota del Gestore dei servizi energetici – Gse s.p.a. prot. n. GSE/P20250102994 – 30.10.2025, recante “Istanze di applicazione dell’art. 1, comma 89 della L. 124/2017 (GSE/A20170281666 del 29 settembre 2017) e dell’art. 56 del DL 76/2020 (prot. GSE/A20200156794 del 9 ottobre 2020) in merito al provvedimento di esito all’attività di controllo condotta ai sensi dell’art. 14, comma 1 del D.M. 28 dicembre 2012 (prot. GSE/P20170050184 del 26 giugno 2017). Seguiti Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 6229/2025 del 27 marzo 2025”; nonché, in subordine, per l’annullamento del provvedimento del 30.10.2025 e degli altri atti impugnati, previa conversione dell’azione e/o del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del GSE del 30 ottobre 2025, adottata in asserita esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 6229/2025, con cui sono state respinte le istanze di applicazione della disciplina di sanatoria degli incentivi e ribadita la pretesa restitutoria dei titoli di efficienza energetica
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 6229/2025, che aveva annullato una precedente nota del GSE per contraddittorietà intrinseca. Tale nota, pur accogliendo l'istanza di riesame ai sensi dell'art. 56 del d.l. n. 76/2020 e dichiarando salve le rendicontazioni già approvate, aveva contemporaneamente disposto il recupero dei titoli di efficienza energetica ritenuti eccedenti. La ricorrente ha sostenuto che il giudicato imponesse al GSE di riesaminare esclusivamente la richiesta di restituzione dei titoli già riconosciuti, senza poter rimettere in discussione l'accoglimento delle istanze di sanatoria, e che il nuovo provvedimento, sostituendo l'originario accoglimento con un rigetto integrale e riproponendo la pretesa restitutoria, fosse violativo o elusivo del giudicato, nonché nullo o inefficace. In via subordinata ha chiesto la conversione del rito e l'annullamento del nuovo provvedimento per i relativi vizi di legittimità. Il GSE ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità dell'ottemperanza per la pendenza dell'appello contro la sentenza ottemperanda.
La decisione
Il TAR ha anzitutto respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancanza del passaggio in giudicato, rilevando che le sentenze di primo grado sono esecutive anche se appellate, salvo sospensione, e possono essere eseguite mediante il giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha distinto tra sentenze di annullamento a effetto vincolante pieno e sentenze a effetto vincolante strumentale. La sentenza n. 6229/2025 aveva annullato il precedente atto per una contraddizione logica interna che rendeva non ricostruibile l'effettiva volontà del GSE; non aveva invece accertato definitivamente l'applicabilità della sanatoria prevista dall'art. 42, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 28/2011, né aveva limitato il riesercizio del potere alla sola questione della restituzione dei titoli. Pertanto il giudicato lasciava integro il potere valutativo del GSE, imponendo soltanto il superamento della contraddizione e la scelta coerente tra l'ammissione della sanatoria, con salvezza delle attribuzioni pregresse, e la sua esclusione, con eventuale recupero dei titoli indebitamente riconosciuti. Poiché il nuovo provvedimento aveva riesercitato il potere confrontandosi con il dictum della sentenza, non risultava né violativo né elusivo del giudicato. Sono state quindi respinte le domande di accertamento dell'inottemperanza e di declaratoria di nullità. È stata invece accolta la richiesta processuale subordinata di conversione dal rito camerale a quello ordinario, ai fini dell'esame della domanda di annullamento in un successivo giudizio, con fissazione dell'udienza pubblica. Le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
artt. 112, comma 2, lett. b), e 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
le sentenze rese in primo grado dal giudice amministrativo sono esecutive, ancorché appellate
La pendenza dell'appello non impedisce, in assenza di sospensione, la proposizione del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza di primo grado.
Consente, nel caso concreto, la conversione del rito camerale in rito ordinario per l'esame della domanda subordinata di annullamento.
art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011
La disciplina eccezionale di sanatoria comporta, se ritenuta applicabile, la salvezza degli effetti delle attribuzioni già approvate; se esclusa, resta possibile il recupero dei titoli indebitamente riconosciuti.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020
Costituisce la base normativa delle istanze di riesame e della sanatoria valutata dal GSE, la cui applicazione doveva essere definita in modo coerente e non contraddittorio.
art. 1, comma 89, l. n. 124/2017
È richiamato quale ulteriore base normativa delle istanze presentate dall'operatore al GSE.
Massime di principio
- Le sentenze di primo grado del giudice amministrativo sono esecutive anche quando siano state appellate, salvo sospensione; il TAR può quindi conoscere dell'ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per l'esecuzione della decisione non sospesa.
- L'ampiezza del vincolo conformativo derivante da una sentenza di annullamento dipende dalla natura del vizio accertato: l'annullamento per un vizio formale o per difetto di motivazione può lasciare all'amministrazione un margine di rinnovata valutazione, mentre soltanto un giudicato contenente un obbligo puntuale e privo di discrezionalità consente di censurare il successivo atto direttamente in ottemperanza.
- Quando una sentenza annulla un provvedimento per contraddittorietà intrinseca, perché non consente di ricostruire l'effettiva volontà dell'amministrazione, il giudicato non implica necessariamente l'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa del privato né preclude il riesercizio del potere, purché l'amministrazione elimini la contraddizione e si conformi alla regula iuris stabilita.
- Gli atti adottati dall'amministrazione in sede di riedizione del potere sono impugnabili in ottemperanza per violazione o elusione del giudicato solo quando contrastino con un obbligo conformativo puntuale; se residuano margini di discrezionalità e l'atto esprime una nuova valutazione, gli eventuali ulteriori vizi sono vizi di legittimità da far valere mediante ordinaria azione di annullamento.
- La distinzione tra ammissione ed esclusione di una disciplina eccezionale di sanatoria può costituire il parametro conformativo minimo di una sentenza che abbia annullato un provvedimento contraddittorio: l'amministrazione deve operare una scelta coerente, senza cumulare la salvezza degli effetti pregressi con il recupero degli stessi titoli, ma può ancora valutare quale delle due alternative sia applicabile se il giudicato non abbia deciso definitivamente la questione sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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