Cassazione Civile, Ordinanza n. 29241/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un affidamento concesso da un istituto di credito a una società poi ammessa ad amministrazione controllata e successivamente fallita. La società, tramite la curatela fallimentare, sosteneva che l’erogazione delle somme fosse avvenuta dopo la domanda di accesso alla procedura concorsuale e che la banca, accreditando il denaro su conti correnti della cliente e utilizzandolo per ridurre saldi passivi, avesse compiuto un atto sostanzialmente equivalente a un’autotutela esecutiva vietata dagli artt. 168 e 188 l.fall., con conseguente inefficacia/nullità dell’operazione e diritto alla restituzione. In appello la banca aveva ottenuto il rigetto della domanda; la curatela ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi, in violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1842 e 1852 c.c. e degli artt. 168 e 188 l.fall., insistendo sulla tesi che ogni attività del creditore diretta unilateralmente a realizzare il credito dopo la domanda di amministrazione controllata sarebbe vietata; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale esaminato la nullità dell’operazione bancaria compiuta in concomitanza con la domanda di ammissione alla procedura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la mancata pronuncia su una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., potendo al più dar luogo a un diverso vizio, e comunque il motivo era privo di specificità perché non trascriveva gli atti rilevanti. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che la delibera interna di concessione del fido non aveva efficacia negoziale verso terzi e che, in concreto, la banca aveva impiegato denaro proprio per ripianare proprie esposizioni senza ridurre sostanzialmente il credito complessivo verso la cliente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto storico omesso, ma solo una qualificazione giuridica dell’operazione. La curatela è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni di merito, non il mancato esame di questioni meramente processuali; una diversa valutazione giuridica della questione può integrare semmai altro vizio, non la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Nel regime applicabile ratione temporis, l’appello doveva comunque contenere motivi specifici; tuttavia la relativa doglianza in cassazione era inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione degli atti rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non alle questioni di diritto né alle qualificazioni giuridiche dell’atto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura dell’apertura di credito e l’illegittimità dell’operazione bancaria, ma la censura è stata ritenuta non attinente alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità della movimentazione delle somme sui conti della cliente; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.
Invocato come norma che impedisce azioni esecutive individuali dopo la domanda/procedura concorsuale; la doglianza non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Richiamato per estendere alla procedura di amministrazione controllata la disciplina di tutela concorsuale; anche qui la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto pagamento.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. si configura solo se il giudice non decide su domande o eccezioni di merito; la mancata considerazione di una questione processuale non integra di per sé tale vizio.
- In cassazione, la censura per aspecificità dell’appello o per mancato esame degli atti processuali richiede la rigorosa trascrizione o indicazione puntuale dei contenuti rilevanti degli atti stessi.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica è inammissibile se attacca una ricostruzione non decisiva o diversa da quella posta a fondamento della decisione.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, non la mancata valutazione di una qualificazione giuridica o di una questione di diritto.
- Quando il giudice di merito accerta che l’operazione contestata non ha comportato una reale distrazione di fondi o una sostanziale riduzione del credito, la censura che presupponga il contrario deve misurarsi specificamente con tale accertamento fattuale.
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