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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12362/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale relativamente alla SO.GE.AP. COSTRUZIONI E FORNITURE s.r.l.: contestano la responsabilità per la distrazione dell'autovettura in leasing (MINI COUNTRYMAN, tg FR777TF) e l'omessa tenuta/consegna delle scritture contabili. Amato deduce, tra l'altro, di non aver avuto poteri gestori effettivi (era sottoposto ad arresti domiciliari), di essere mero prestanome e di non avere possesso o materiale disponibilità del mezzo; contesta inoltre l'utilizzabilità di precedenti sentenze e la carenza dell'elemento soggettivo. Impellizzeri contesta di non essere amministratore di fatto, deduce carattere episodico della sua attività gestionale (procura di breve durata), contesta l'uso delle risultanze di altri procedimenti e contesta la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione e la durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

Per Vincenzo Amato: il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte di cassazione conferma che la valutazione dei giudici di merito è congrua: l'imputato, pur formale amministratore, ha esercitato funzioni gestorie, ha conferito procura speciale al coimputato, ha sottoscritto documenti relativi alla locazione e approvato bilanci inattendibili; è ravvisato dolo generico per la bancarotta patrimoniale e dolo specifico per la bancarotta documentale. Amato è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma (indicato nel provvedimento). Per Salvatore Impellizzeri: parte delle censure è rigettata (riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto e responsabilità su gran parte delle contestazioni), ma due profili sono accolti: la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la presunta continuazione esterna e relativamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame su tali punti; nel resto il ricorso è respinto. La sentenza di merito resta quindi confermata per la responsabilità penale sostanziale, ma con rinvio per ricalcolo e motivazione del trattamento sanzionatorio accessorio e della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di Cassazione ai vizi di motivazione e di diritto; la Corte rileva che molti motivi sono meramente reiterativi rispetto all'appello e quindi inammissibili

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato: i giudici hanno valutato la partecipazione e i ruoli differenti dei due imputati nella commissione dei fatti

  • R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216

    art. 216 co. primo n.1 e n.2

    Art. 216 n.1 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) applicato quando la materiale disponibilità o manomissione del bene in leasing impedisce l'acquisizione alla massa; art. 216 n.2 (bancarotta fraudolenta documentale) richiede dolo specifico per sottrazione/occultamento delle scritture, mentre l'infedeltà contabile può richiedere dolo generico

  • art. 217 L.F.

    Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione del fatto nella forma di bancarotta documentale semplice; la Corte discute i confini tra le fattispecie

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la determinazione della pena; la Corte ha censurato l'assenza di adeguata motivazione nella determinazione delle pene accessorie, richiedendo congruità e proporzionalità

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione e al cumulo giuridico; la Corte ha ritenuto che la motivazione sull'aumento per continuazione fosse carente e ha annullato in parte per questo motivo

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce l'amministratore di fatto; la Corte territoriale ha applicato la nozione per ritenere Impellizzeri responsabile in quanto esercitava poteri gestori con continuità

  • art. 72 L. Fall.

    Riferimento alla qualificazione giuridica della disponibilità del bene in leasing e alla sua rilevanza in caso di fallimento dell'utilizzatore

  • art. 2740 c.c.

    Richiamato per il principio della garanzia patrimoniale: le condotte che ledono la garanzia patrimoniale dei creditori integrano il pregiudizio valutato nella bancarotta

  • art. 2214 cod. civ. e seguenti

    Obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili: la Corte valorizza l'onere incombente sull'imprenditore/amministratore come indice di responsabilità per la bancarotta documentale

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla responsabilità omissiva per chi, pur soggetto a doveri di impedimento, non agisce; la Corte ha invocato il principio per il caso dell'amministratore che non impedisce le condotte del procuratore

Massime di principio

  • La qualifica di "amministratore di diritto" non esclude la responsabilità se il soggetto ha esercitato funzioni gestorie o si è reso partecipe di un piano volto a depauperare il patrimonio societario: la mera formalità della carica non è di per sé esimente.
  • La procura speciale con ampi poteri può determinare la configurazione dell'amministratore di fatto: chi esercita in modo continuativo poteri tipici della gestione può essere ritenuto responsabile come amministratore.
  • Nel leasing la proprietà resta al concedente, ma la disponibilità di fatto e ogni manomissione che impedisca l'acquisizione del bene alla massa fallimentare integra la "distrazione" ai fini della bancarotta patrimoniale.
  • Per la bancarotta documentale è necessario distinguere: la sottrazione/occultamento delle scritture richiede dolo specifico; la tenuta infedele che renda impossibile la ricostruzione può essere rilevante anche con dolo generico.
  • In Cassazione non è sufficiente ripetere le stesse censure già respinte in appello: i motivi devono indicare e argomentare specifici vizi di diritto o di motivazione; altrimenti sono inammissibili.
  • L'eventuale aumento di pena per continuazione e l'applicazione delle pene accessorie richiedono una motivazione specifica e congrua; la loro quantificazione deve essere adeguatamente giustificata e può determinare annullamento parziale se carente.
  • Il controllo di legittimità della Cassazione è limitato: non sostituisce il giudice di merito negli accertamenti di fatto, ma verifica la coerenza, la completezza e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione.

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