Sentenza n. 10044/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza presentata il 13 giugno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di inserimento in una struttura di accoglienza, presentata dopo la richiesta di protezione internazionale. L’Amministrazione ha riferito in giudizio che il ricorrente era stato inserito nell’elenco dei richiedenti accoglienza e sarebbe stato assegnato a un CAS quando si fossero resi disponibili posti, previa verifica dei requisiti, sostenendo inoltre che egli non rientrasse tra i soggetti vulnerabili aventi priorità. Il ricorrente ha quindi contestato l’inerzia amministrativa e la mancata adozione di un provvedimento espresso, nonché l’assenza di un’adeguata soluzione provvisoria nelle more della disponibilità di posti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo incontestata la presentazione della domanda di accoglienza e ravvisando la formazione del silenzio-inadempimento in violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 14 d.lgs. 142/2015. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. 241/1990 era inutilmente decorso. La nota depositata dalla Prefettura è stata qualificata come interlocutoria, poiché non conteneva una decisione definitiva sull’istanza né individuava una soluzione provvisoria adeguata. La carenza di posti nei centri di accoglienza non giustifica l’inerzia, poiché l’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015 impone al Prefetto di individuare, nelle more, soluzioni idonee per garantire l’accesso a una struttura provvisoria. È stato quindi ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, che dovrà provvedere, su istanza dell’interessato, entro i successivi trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
termine di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990
Il decorso del termine senza una decisione definitiva determina il silenzio-inadempimento e consente di ordinare all’Amministrazione di provvedere espressamente.
art. 14 d.lgs. 142/2015
La disposizione fonda l’obbligo dell’Amministrazione di esaminare la domanda di accesso alle misure di accoglienza.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria
La indisponibilità di posti nei centri governativi non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere e impone l’individuazione di soluzioni provvisorie idonee.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.
art. 31 c.p.a.
Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina all’Amministrazione di provvedere e può nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- La formazione del silenzio-inadempimento ricorre quando, decorso il termine procedimentale applicabile, l’Amministrazione non adotta un provvedimento espresso sulla domanda dell’interessato.
- Una comunicazione interlocutoria con cui l’Amministrazione rinvia la decisione alla futura disponibilità di posti non equivale a una definizione dell’istanza e non esclude l’illegittimità del silenzio.
- La carenza di posti nelle strutture pubbliche di accoglienza non giustifica l’inerzia dell’Amministrazione: nelle more della disponibilità ordinaria devono essere individuate soluzioni provvisorie idonee a garantire l’accesso all’accoglienza.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può imporre all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
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