Cassazione Civile, Ordinanza n. 25696/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 926,83, a titolo di penale per recesso dal contratto del 23 marzo 2016 relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e di corrispettivo per alcune prestazioni asseritamente eseguite. Il committente aveva proposto opposizione e chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione dell’acconto di euro 2.550,47. Il Giudice di pace di Treviso aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto e condannato la società a restituire l’acconto. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 581/2021 depositata l’8 febbraio 2021, aveva rigettato l’appello della società, ritenendo che l’accordo complessivo non fosse stato perfezionato perché il documento dell’1 aprile 2016, relativo all’incarico per lo studio di fattibilità e componente essenziale dell’assetto negoziale, non era stato sottoscritto. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, sostenendo che la validità del contratto fosse coperta da giudicato interno e che il Tribunale avesse pronunciato ultrapetita; 2) ha denunciato violazione dell’art. 1321 c.c. e illogicità della motivazione, contestando che i documenti del 23 marzo e dell’1 aprile 2016 fossero stati considerati un unico accordo anziché due contratti autonomi; 3) ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il corrispettivo dello studio di fattibilità era già stato concordato nel documento sottoscritto del 23 marzo 2016 e che quello successivo serviva soltanto a formalizzarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’eccezione relativa al mancato perfezionamento del contratto non era stata esaminata, neppure implicitamente, dal Giudice di pace e il committente l’aveva espressamente riproposta in appello; pertanto non occorreva appello incidentale e non si era formato giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura investiva l’interpretazione dei documenti e l’accertamento di fatto del Tribunale sull’unitarietà dell’assetto negoziale, congruamente motivato, e sollecitava una nuova valutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione; non ricorreva neppure un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato: la sentenza impugnata aveva preso in considerazione il riferimento, nel documento del 23 marzo 2016, alla successiva disciplina contrattuale dello studio di fattibilità; la doglianza riguardava quindi la conseguenza interpretativa tratta dal giudice, non l’omesso esame di un fatto. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato nei modi richiesti dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. come e quando il fatto fosse stato discusso e perché fosse decisivo. La società è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, se dovuti. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Il primo motivo è rubricato come segue: violazione di una norma di diritto ovvero dei limiti ex art. 112 c.p.c. dell’effetto devolutivo dell’appello.
La Corte esclude che il Tribunale abbia oltrepassato i limiti della domanda o dell’effetto devolutivo: la questione sul mancato perfezionamento del contratto era stata riproposta espressamente dall’appellato e apparteneva al thema decidendum.
qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.
Se un’eccezione di merito è stata respinta espressamente o implicitamente in modo chiaro e inequivoco, il convenuto vittorioso nel risultato finale deve proporre appello incidentale per riproporla in appello; la mera riproposizione è invece sufficiente quando l’eccezione non è stata esaminata.
qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.)
Il giudicato interno sull’eccezione di merito consegue al suo rigetto espresso o implicitamente inequivoco; non si forma invece se la questione è rimasta inesaminata o assorbita.
Ebbene, l'art. 346 c.p.c., con l'espressione "eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", nell'ammettere la mera riproposizione dell'eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all'esito finale della lite, intende riferirsi all'ipotesi in cui l'eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione né attraverso un'enunciazione in modo espresso, né
La mera riproposizione prevista dall’art. 346 c.p.c. riguarda le eccezioni non esaminate o rimaste assorbite, non quelle dichiarate infondate, anche implicitamente in modo chiaro; la riproposizione deve comunque essere espressa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza costituzionalmente rilevante; non consente di contestare la sufficienza della motivazione o di ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali.
Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione di legge, ovvero violazione dell’articolo 1321 c.c., illogicità della motivazione.
La Corte non formula una specifica interpretazione dell’art. 1321 c.c.; rileva che la censura, pur richiamando la norma, investe in realtà l’accertamento di merito sull’unitarietà dei documenti negoziali e sull’interpretazione della volontà delle parti.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
In proposito, poi, deve rilevarsi che la parte non ha provveduto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., a indicare il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Chi denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo deve indicare, nel ricorso, come e quando quel fatto sia stato discusso nel processo e dimostrarne la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
In proposito, poi, deve rilevarsi che la parte non ha provveduto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., a indicare il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
La censura di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e documentazione previsti per il ricorso per cassazione, compresa la puntuale individuazione della discussione processuale e della decisività del fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il contributo aggiuntivo è commisurato a quello dovuto per il ricorso, secondo la disposizione richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, in base al quale la Corte dichiara dovuto, se spettante, l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La parte rimasta vittoriosa nel risultato finale in primo grado non deve proporre appello incidentale per un’eccezione di merito rimasta inesaminata o assorbita, ma deve riproporla espressamente in appello; se invece l’eccezione è stata respinta, anche implicitamente con una motivazione chiara e inequivoca, occorre l’appello incidentale.
- In cassazione non è consentito contestare, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, l’interpretazione dei documenti negoziali e la ricostruzione della volontà delle parti compiute dal giudice di merito quando la decisione sia congruamente motivata: una doglianza che richieda una nuova valutazione complessiva delle prove è inammissibile.
- Il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è circoscritto alle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e non comprende il semplice difetto di sufficienza o la richiesta di riesaminare il ragionamento decisorio.
- Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve individuare il fatto, indicare come e quando sia stato discusso tra le parti e dar conto della sua decisività; non ricorre il vizio quando il fatto è stato considerato dal giudice, ma la parte contesta le conseguenze che questi ne ha tratto.
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