Cassazione Civile, Ordinanza n. 14451/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da due commercialisti, in proprio e quali rappresentanti del loro studio, per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività svolta in favore di due clienti in occasione della vendita di una partecipazione societaria. I clienti proposero opposizione deducendo l'inadempimento dei professionisti, sostenendo che essi non avevano adeguatamente valutato e illustrato i rischi connessi a un'operazione di cessione di quote/azioni societarie, in particolare alla luce di una clausola del mutuo in essere tra i soci e una società mutuante/creditrice pignoratizia, che prevedeva la possibile risoluzione del mutuo in caso di atti pregiudizievoli, tra cui le cessioni di azioni e quote. In via riconvenzionale chiesero il risarcimento del danno. Il Tribunale accolse le opposizioni, revocò i decreti ingiuntivi e condannò i professionisti al risarcimento; la Corte d'appello confermò. In cassazione i professionisti dedussero cinque motivi: 1) violazione degli artt. 1176, 1175, 1375 c.c. e 2 Cost., sostenendo che l'incarico riguardava la redazione del contratto e non anche obblighi informativi, oltre a contestare l'applicazione del principio di solidarietà e l'irrilevanza del fatto che la clausola del mutuo fosse stata già spiegata da altro professionista; 2) violazione dell'art. 1218 c.c., lamentando che non fosse stato considerato il poco tempo disponibile per redigere la bozza del preliminare; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei criteri di interpretazione contrattuale, contestando l'uso della documentazione relativa alla stima della società e la ritenuta non contestazione; 4) violazione dell'art. 1223 c.c., sostenendo che il pagamento della somma di euro 65.000,00 non fosse causalmente ricollegabile alla loro attività e che la transazione fosse stata liberamente conclusa; 5) violazione dell'art. 1460 c.c., assumendo che l'eccezione di inadempimento non fosse invocabile dopo l'esecuzione dell'incarico e che comunque sarebbe stata contraria a buona fede. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando in sintesi che il professionista incaricato di una operazione negoziale complessa deve informare il cliente dei rischi rilevanti dell'operazione; che i tempi ristretti non escludono l'obbligo di diligenza e informazione; che il motivo sulla non contestazione era inammissibile perché la decisione di merito era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata; che le censure su nesso causale e danno tendevano a ottenere una rivalutazione del merito; e che l'art. 1460 c.c. è applicabile anche nei contratti di prestazione professionale quando il professionista non abbia adempiuto con la dovuta diligenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei commercialisti e dello studio professionale. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto l'appello e, a sua volta, la sentenza del Tribunale di Modena che aveva accolto le opposizioni ai decreti ingiuntivi, revocato i monitori e riconosciuto la responsabilità professionale dei commercialisti, con conseguente condanna al risarcimento in favore dei clienti. In sede di legittimità, la Corte ha ribadito che il professionista deve informare il cliente dei rischi connessi all'operazione seguita, che l'eccezione di inadempimento è astrattamente utilizzabile anche in ambito professionale e che le ulteriori censure miravano sostanzialmente a una rivalutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, oltre all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La diligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata e comprende un adeguato dovere di informazione e di valutazione dei rischi dell'operazione seguita.
È richiamato come canone di correttezza che impone cooperazione e lealtà nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.
La buona fede nell'esecuzione del contratto integra e specifica gli obblighi delle parti, imponendo anche doveri informativi e cooperativi.
art. 2 Cost.
Il principio di solidarietà è utilizzato come clausola generale di lettura dei rapporti negoziali, in collegamento con correttezza e buona fede.
La censura è stata dichiarata inammissibile; la Corte ha rilevato che il motivo pretendeva un nuovo accertamento di fatto e che l'obbligo informativo non veniva meno per i tempi ristretti dell'incarico.
La doglianza sulla non contestazione è stata dichiarata inammissibile, anche perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma non censurata.
Evocati per contestare la qualificazione del documento di stima, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a ottenere una diversa lettura del fatto e delle prove.
Le doglianze sul nesso causale e sul danno sono state respinte perché tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
L'eccezione di inadempimento è stata ritenuta astrattamente applicabile anche ai contratti di prestazione professionale, quando il professionista non abbia prestato l'attenzione e la diligenza richieste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il professionista incaricato di assistere o predisporre un'operazione negoziale non si limita alla mera redazione materiale dell'atto, ma deve anche segnalare ai clienti i rischi giuridici rilevanti che emergono dalla struttura dell'affare e dai documenti collegati già noti o consegnati.
- L'obbligo di diligenza professionale comprende il dovere di informazione: il fatto che il professionista disponga di un tempo limitato per l'incarico non elimina, di per sé, la responsabilità se non deduce e prova circostanze specifiche idonee a escluderla.
- In cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione delle prove, della documentazione o del nesso causale: le censure devono colpire specifiche violazioni di legge o vizi deducibili senza sollecitare un riesame del merito.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso deve contestarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende inammissibile la censura riferita alle altre.
- L'eccezione di inadempimento è utilizzabile anche nei rapporti di prestazione professionale a prestazioni corrispettive, se il professionista non abbia adempiuto con la dovuta attenzione e diligenza, potendo così paralizzare la pretesa al compenso.
- Il principio di solidarietà, letto insieme ai canoni di correttezza e buona fede, opera come criterio integrativo degli obblighi delle parti nel rapporto contrattuale e può fondare doveri di cooperazione e informazione nella fase di esecuzione.
- Il nesso causale e la quantificazione del danno, una volta accertati dal giudice di merito sulla base delle prove ritenute più attendibili, non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità se la censura mira solo a una diversa ricostruzione fattuale.
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