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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20651/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del Gip del 2 agosto 2022 che disponeva la custodia cautelare in carcere per plurimi capi (delitti connessi allo spaccio e all'associazione di tipo mafioso). Il ricorrente propone tre motivi: 1) carenza assoluta di motivazione e mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari (c.d. motivazione per relationem); 2) insufficienza della gravità indiziaria fondata prevalentemente su intercettazioni tra presenti prive di riscontri, assenza di sequestri/servizi di controllo e letture alternative del linguaggio criptico non considerate; 3) mancata indicazione degli elementi probatori che attestino un ruolo apicale dell'Anello nel sodalizio e mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che: 1) il canone dell'autonoma valutazione degli indizi (art. 292 c.p.p.) si applica solo alle misure adottate inaudita altera parte e non può essere esteso all'ordinanza del riesame; il Tribunale del riesame può richiamare e mutuare parti dell'ordinanza impugnata purché svolga una valutazione congrua; 2) le contestazioni sulle intercettazioni e sulle possibili letture alternative attengono alla valutazione di merito (questione di fatto) e non sono sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità, circostanza non dimostrata; 3) il motivo relativo al ruolo apicale era generico e privo di specificità, limitandosi a enunciare principi giurisprudenziali senza criticare puntualmente la motivazione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che l'obbligo di "autonoma valutazione" degli elementi indiziari riguarda esclusivamente il provvedimento cautelare adottato inaudita altera parte (GIP) e non si estende all'ordinanza del Tribunale del riesame; dunque il riesame non è viziato se riprende argomentazioni dell'ordinanza impugnata purché compia una valutazione congrua.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Si ammette che il Tribunale del riesame possa mutuare argomenti o parti della trama espositiva dall'ordinanza impugnata senza che ciò comporti nullità, se svolge pur sempre una propria valutazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    I vizi denunciati con tali lettere (violazione di legge e vizio di motivazione/manifesta illogicità) non erano sussistenti: le osservazioni del ricorrente si risolvevano in ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha ritenuto che l'opponibilità delle intercettazioni e la valutazione della loro efficacia probatoria in tema di cessione di stupefacenti sono questioni di merito; la mancanza di riscontri immediati non autorizza di per sé una censura di illegittimità in sede di legittimità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La censura relativa all'utilizzo delle intercettazioni e alla necessità di accertamenti integrativi è di natura fattuale e attiene alla valutazione del giudice del merito; Cassazione non sostituisce tale valutazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha evidenziato che il ricorso non ha specificamente contestato la valutazione e i riscontri dati dal Tribunale, sicché la censura è generica e inammissibile.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento alla contestazione di associazione di tipo mafioso e al ruolo apicale: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha articolato con specificità le critiche alla motivazione che spiegava il ruolo a lui ascritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente considerato l'esito inammissibile del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per motivare l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non si sia trattato di ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il requisito dell'autonoma valutazione degli elementi indiziari previsto dall'art. 292 c.p.p. si applica solo alle misure cautelari adottate inaudita altera parte (GIP); il Tribunale del riesame non è vincolato a formulare una motivazione integralmente autonoma e può richiamare passaggi dell'ordinanza impugnata purché fornisca una valutazione propria e congrua.
  • Le questioni interpretative sulle intercettazioni (linguaggio criptico, significato di termini, circostanze di contesto) costituiscono valutazioni di merito affidate al giudice di merito e non sono rimediabili in Cassazione se non per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • Le censure generiche che si limitano a enunciare principi giurisprudenziali senza riferirli specificamente al caso concreto sono inammissibili per difetto di specificità; il ricorso deve criticare puntualmente la motivazione impugnata.
  • La mera proposta di una lettura alternativa dei fatti o degli elementi indiziari non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso in Cassazione: il giudice di legittimità non riforma valutazioni di fatto a meno che non emergano vizi manifesti.
  • Presentare ricorsi infondati o non specifici può comportare la condanna alle spese e, in casi ritenuti non gravemente colpevoli, anche l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; va quindi valutata la strategia di impugnazione soprattutto quando il motivo è essenzialmente di fatto.

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