Sentenza del 01/08/2024 n. 21749 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Twt aveva chiesto il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica addebitatale dal fornitore per il 2011, ritenendola incompatibile con la direttiva 2008/118/CE. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’Amministrazione per tardività dell’istanza; in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva invece riconosciuto il rimborso. L’ADM ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha contestato la legittimazione di Twt ad agire direttamente contro l’Amministrazione e la prova dell’impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, posto in concordato preventivo; ha sostenuto che anche l’azione del consumatore fosse soggetta alla decadenza biennale prevista dall’art. 14, comma 2, TUA; infine, ha negato l’incompatibilità europea delle addizionali per il periodo anteriore al 1° gennaio 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha confermato che l’addizionale provinciale era incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, non essendo una mera componente dell’accisa né sorretta da una specifica finalità ulteriore rispetto alle esigenze generali di bilancio. Ha riconosciuto che il consumatore finale può chiedere direttamente allo Stato la restituzione delle somme addebitategli dal fornitore, in applicazione del principio unionale di effettività: secondo la Corte di giustizia, il consumatore non può invocare contro il fornitore l’efficacia diretta orizzontale della direttiva non attuata. L’azione del consumatore tutela un diritto proprio di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., non è un’azione surrogatoria del fornitore e non rientra nel rapporto tributario disciplinato dall’art. 14, comma 2, TUA; si applica quindi la prescrizione ordinaria decennale, non la decadenza biennale. La procedura di concordato del fornitore costituiva inoltre un elemento di difficoltà dell’azione nei suoi confronti. È rimasta ferma la decisione favorevole a Twt. L’ADM è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: 3.400 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
risulta pacifica l'incompatibilità delle imposte addizionali all'accisa sull'energia elettrica (già disciplinate dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con L. n. 20 del 1989, nonché dagli artt. 52, 56 e 60 del D.Lgs. n. 504 del 1995, come modificati dal D.Lgs. n. 26 del 2007) con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, per il periodo dall'entrata in vigore di quest'ultima (15 gennaio 2009) fino all'abrogazione delle imposte addizionali all'accisa, trattandosi di imposte prive di una finalità specifica diversa da quella generica, connessa a mere esigenze di bilancio
Le addizionali provinciali sono incompatibili con la direttiva quando prive di una finalità specifica distinta dalle generali esigenze di bilancio; non sono una semplice componente dell’accisa.
Direttiva 2008/118/CE, art. 48
La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
La norma imponeva il tempestivo adeguamento del diritto interno; il ritardo italiano non rende dovute nei confronti del consumatore le addizionali incompatibili con la direttiva.
Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, all'azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell'ADM non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, del TUA, proprio del rapporto di imposta, bensì la prescrizione ordinaria decennale, propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.
Il consumatore che abbia pagato al fornitore una quota indebita del corrispettivo agisce per la ripetizione dell’indebito oggettivo; la sua azione diretta contro ADM è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 14, comma 2
Trattandosi, pertanto, di indebito oggettivo, all'azione che il consumatore finale esercita nei confronti dell'ADM non può applicarsi il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2, del TUA, proprio del rapporto di imposta, bensì la prescrizione ordinaria decennale, propria dell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ.
La decadenza biennale riguarda il rimborso richiesto dal soggetto del rapporto d’imposta, quale il fornitore; non si applica all’azione civilistica propria del consumatore finale contro ADM.
D.L. n. 511/1988, art. 6, comma 2
La natura indebita dell'imposta discende dall'avere il consumatore continuato a corrispondere al fornitore, quale quota di corrispettivo, le addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, D.L. 28 novembre 1988, n. 511, nonostante le stesse si ponessero in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con l'art. 48 della direttiva 2008/118/CE, che ha imposto agli Stati membri il tempestivo adeguamento delle norme di diritto interno, tardivamente attuate dallo Stato italiano solo con il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
La disposizione individua le addizionali provinciali contestate, che, se addebitate al consumatore in contrasto con il diritto UE, costituiscono una quota indebita del corrispettivo.
Codice di procedura civile, art. 81
Con riferimento alla questione del diritto del consumatore finale al rimborso delle addizionali versate al fornitore dell'energia elettrica, è stato affermato che nei casi di impossibilità o di eccessiva difficoltà per il consumatore finale di ottenere detto rimborso dal fornitore (nel caso, ad esempio, in cui quest'ultimo si trovi in stato di insolvenza), il principio di effettività esige che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente nei confronti dello Stato membro interessato.
La legittimazione del consumatore ad agire direttamente contro lo Stato è eccezionale e discende dalla necessità di assicurare una tutela effettiva; nel caso deciso, la Corte precisa inoltre che, se l’azione contro il fornitore è giuridicamente preclusa per l’assenza di efficacia orizzontale della direttiva, non occorre provare anche una concreta difficoltà dovuta alla condizione del fornitore.
Massime di principio
- Quando un’imposta incompatibile con il diritto UE è stata addebitata al consumatore dal fornitore, il consumatore può in via ordinaria chiedere a quest’ultimo la restituzione; può rivolgersi direttamente all’Amministrazione quando è necessario per garantire una tutela effettiva.
- Se l’azione contro il fornitore non è giuridicamente esperibile perché richiederebbe di invocare tra privati l’efficacia diretta di una direttiva non attuata, il consumatore può agire direttamente contro lo Stato senza dover dimostrare anche l’insolvenza o l’eccessiva difficoltà concreta relativa al fornitore.
- L’azione del consumatore contro l’Amministrazione è esercitata per un diritto proprio di ripetizione dell’indebito, non in surroga del fornitore: non si applica la decadenza tributaria biennale prevista per quest’ultimo, ma la prescrizione ordinaria decennale.
- Le addizionali all’accisa non possono essere considerate automaticamente una componente dell’accisa: la loro compatibilità con la direttiva dipende anche dalla presenza di una finalità specifica ulteriore rispetto alle generali esigenze di bilancio.
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