Cassazione Penale, Sentenza n. 42241/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per traffico illecito di rifiuti, deducendo principalmente: mancata assunzione di prova decisiva (rifiutata la richiesta di acquisizione di una relazione tecnica di parte), manifesta illogicità e travisamento della prova in ordine alla mancata igienizzazione e selezione dei capi di abbigliamento provenienti dalla Ravitex, contraddittorietà della motivazione sulle operazioni svolte dalla Ravitex (prima negate poi ammesse), errata interpretazione di intercettazioni e servizi di osservazione e contestazione della configurabilità del delitto ex art. 452-quaterdecies c.p. (sostenendo, al più, una violazione amministrativa ex art. 256, comma 4, d.lgs. 152/2006).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze come inammissibili perché miravano a una rivalutazione dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito (servizi di osservazione, intercettazioni, ispezioni sui balloni e documentazione falsificata) che ha dimostrato che la Ravitex non svolgeva realmente le operazioni di selezione e igienizzazione necessarie trasformare i rifiuti in materiali commercializzabili, e che le società riconducibili ai ricorrenti hanno partecipato all'organizzazione illecita. Ha escluso la necessità di integrazione istruttoria richiesta e ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti alle spese e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Qualifica il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato per l'attività sistematica delle società, la commercializzazione di rifiuti senza effettivo trattamento e il carattere abusivo della gestione
Norma del codice ambientale richiamata per descrivere la gestione illecita di rifiuti e giustificare la ricaduta penale; la Corte ha ritenuto che la condotta rientrasse nelle ipotesi di illecito previste da tale disciplina
art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Norma che consente la riqualificazione di alcune condotte come inosservanza di prescrizioni autorizzative; la Corte ha escluso tale riqualificazione in quanto la condotta era abusiva e non meramente difforme rispetto a prescrizioni, impedendo la derubricazione amministrativa
Norma procedurale che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma disponendo l'onere delle spese a carico dei ricorrenti
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza invocata per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso; nonostante ciò la Corte di Cassazione ha comunque disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, fissando equitativamente l'importo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: in sede di legittimità si controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non si può ottenere una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito
- Prove di osservazione, intercettazioni e ispezioni materiali, se congruamente motivate e coerenti fra loro, possono essere sufficienti a dimostrare la gestione illecita di rifiuti anche in assenza di una 'analisi' tecnica formale addizionale
- L'illiceità nella gestione dei rifiuti può derivare non solo dalla mancanza di autorizzazione, ma anche dall'inosservanza delle prescrizioni essenziali del ciclo (selezione, separazione, igienizzazione); ciò comporta la configurabilità del reato penale e non solo di una mera violazione amministrativa
- La richiesta di integrazione istruttoria è legittima solo se produce elementi nuovi e decisivi; se il collegio ritiene il compendio istruttorio già adeguato, la richiesta può essere respinta
- Accuse basate su presunzioni generiche o su mera ipotesi cronologica senza riscontri oggettivi sono deboli, ma restano irrilevanti se i giudici di merito hanno fondato la decisione su elementi concreti e convergenti
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte può imporre alle parti le spese del procedimento e un versamento alla Cassa delle ammende, salvo che sussistano elementi per ritenere la proposizione del ricorso gravemente colposa
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