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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30074/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/11/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenze del Tribunale di Trani (23.1.1998) e del Tribunale per i minorenni di Bari (23.5.2000). Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163, 168, 99, 172 c.p. e 674 c.p.p., sostenendo in particolare che le pene originali si sarebbero estinte per prescrizione ai sensi dell'art. 172, comma 5 (termine decennale), e che l'effetto estintivo non sarebbe stato precluso dalla recidiva accertata con sentenza del 4.3.2005 perché la recidiva sarebbe stata ritenuta "subvalente" rispetto alle attenuanti generiche. Inoltre il ricorrente deduce che il reato che ha determinato la revoca non sarebbe della stessa indole delle condanne anteriori e contesta il momento rilevante per il decorso della prescrizione (momento in cui sono maturate le condizioni di revoca vs momento del provvedimento di revoca).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza del 25/06/2025). Ha ritenuto il motivo principale inammissibile per essere nuova questione non dedotta nei precedenti gradi e nel giudizio di rinvio (quindi tardiva in cassazione). Di conseguenza ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva revocato la sospensione condizionale della pena in ragione della commissione del reato del 2 febbraio 2002 (accertato con sentenza irrevocabile 25/2/2009) intervenuto nel quinquennio dall'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso il beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato nella censura ma nel provvedimento non viene approfondita una specifica interpretazione autonoma; è stato richiamato nel quadro delle norme sul beneficio della sospensione condizionale e sue condizioni.

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma posta a fondamento della revoca: consente la revoca della sospensione condizionale quando il condannato commette un nuovo reato nel periodo di efficacia del beneficio (qui: nel quinquennio successivo all'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso la sospensione). La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di revoca sulla sopravvenuta commissione del reato del 2/2/2002.

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la recidiva. La sentenza della Corte d'appello del 4/3/2005 aveva accertato la recidiva reiterata infraquinquennale; la questione della "subvalenza" della recidiva rispetto alle attenuanti è stata sollevata dal ricorrente ma ritenuta questione nuova e tardiva in cassazione.

  • art. 172 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione per prescrizione della pena (richiamato in particolare il comma 5 relativo al termine decennale e il comma 7 che preclude l'effetto estintivo in presenza di recidiva). Il ricorrente ha invocato l'estinzione ex comma 5, sostenendo che la recidiva non osterebbe per essere stata ritenuta subvalente; la Corte ha ritenuto la censura nuova e non ha esaminato nel merito, richiamando però l'orientamento secondo cui la ricorrenza della recidiva accertata impedisce l'effetto estintivo ai sensi dell'art. 172.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato nella esposizione dei motivi di impugnazione (violazione di legge), ma il provvedimento non sviluppa una specifica interpretazione estesa della norma nel corpo della decisione.

  • art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma inerente i reati in materia di stupefacenti, menzionata perché il reato sopravvenuto del 2/2/2002 era relativo agli stupefacenti e il ricorrente ha contestato la diversa indole rispetto alle pregresse condanne per reati contro il patrimonio; la Corte ha ritenuto comunque applicabile la revoca ex art.168 per il compimento del nuovo reato nel quinquennio.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art.168, comma 1, n.1 c.p. è legittima quando il condannato commette un nuovo reato nel periodo di efficacia del beneficio (es.: nel quinquennio successivo all'irrevocabilità delle sentenze che avevano concesso la sospensione).
  • L'accertamento della recidiva con sentenza successiva può precludere l'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art.172 (comma 7), e la tesi difensiva che la recidiva sia "subvalente" rispetto alle attenuanti non è agevolmente spendibile in cassazione se non è stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Questioni nuove o non sollevate nei precedenti gradi e nel giudizio di rinvio risultano inammissibili per la prima volta in cassazione e possono portare al rigetto del ricorso per tardività, senza che la Corte entri nel merito sostanziale.
  • La valutazione della 'stessa indole' tra reati (utile a valutare l'applicabilità di talune aggravanti o effetti) va compiuta guardando agli elementi specifici delle condanne, ma anche quando il reato sopravvenuto è diverso per natura (es. stupefacenti vs reati contro il patrimonio) la revoca può essere comunque operata se ricorrono le condizioni temporali previste dalla norma.
  • Se si intende contestare la decorrenza del termine di prescrizione (momento iniziale rilevante: maturazione della condizione di revoca vs provvedimento di revoca), conviene sollevare e sviluppare tale questione già nei gradi di merito e nel giudizio di rinvio: in cassazione la novità può essere dichiarata inammissibile.

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