Sentenza del 27/10/2022 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pordenone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2015 ha negato l'esenzione IVA prevista dall'art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72 in relazione all'attivita di massofisioterapista, ritenendo che il titolo posseduto non qualificasse il soggetto come professionista sanitario.
La decisione
Il Tribunale tributario ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la ricorrente, titolare di diploma triennale di massofisioterapista conseguito nel 2007 e che ha esercitato stabilmente l'attivita dal 2007, avesse i requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti istituito dal DM 09/08/2019 su base della Legge 145/2018. L'iscrizione perfezionata l'08/07/2020 e la documentazione prodotta dimostrano che la domanda era stata presentata entro il termine ultimo (30/06/2020) e che i tempi successivi sono imputabili all'Ordine. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia sanante e retroattiva, pertanto l'attivita della ricorrente deve essere qualificata come professione sanitaria ai fini dell'esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72. L'avviso di accertamento e' stato annullato e le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
DPR 633/1972 art. 10 comma 1 n. 18
art. 10 comma 1 n. 18 DPR 633/72
Prevede l'esenzione IVA per le prestazioni rese da professionisti sanitari. La Corte ha ritenuto che l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento valorizzi la qualifica della ricorrente come professionista sanitario ai fini dell'esenzione.
Ha modificato l'ordinamento delle professioni sanitarie a partire dal 2006, con la conseguenza che la qualifica del massofisioterapista ha perso progressivamente la qualificazione univoca di professione sanitaria; tuttavia tale riforma non ha riordinato o soppresso integralmente la figura, creando questioni transitorie per i titoli conseguiti in epoca anteriore.
Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019)
Ha previsto misure di sanatoria/regelarizzazione, istituendo elenchi speciali ad esaurimento per operatori che avessero svolto l'attivita per almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni, al fine di tutelare situazioni pregresse meritevoli di tutela.
DM 09/08/2019
Decreto ministeriale 09/08/2019
Ha istituito 17 elenchi speciali ad esaurimento, incluso l'elenco speciale dei massofisioterapisti (titoli ex Legge 403/71). L'iscrizione richiede la presentazione della domanda entro il termine stabilito ed ha effetto sanante per coloro che soddisfano i requisiti previsti.
Normativa originaria che regolava il rilascio del diploma di massofisioterapista; il diploma conseguito ai sensi di tale legge e' riconosciuto come titolo che legittima l'iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per i requisiti indicati.
Sentenza Consiglio di Stato 4513/22
Sentenza n. 4513/2022 Sez. III Consiglio di Stato
Richiamata dalla Corte come orientamento indicativo: giurisprudenza consolidata ha riconosciuto il carattere transitorio e le modalita di tutela degli operatori in possesso di titoli pre-riforma, supportando l'applicazione sanante degli elenchi speciali.
Massime di principio
- Se un operatore ha conseguito un titolo pre-riforma (es. diploma triennale ai sensi di legge previgente) e ha esercitato l'attivita coerente per almeno 36 mesi negli ultimi dieci anni, la presentazione della domanda per l'iscrizione all'elenco speciale entro il termine previsto consente di ottenere un effetto sanante anche retroattivo ai fini dell'esenzione IVA.
- Il termine ultimo disposto dal DM per l'iscrizione si riferisce alla presentazione della domanda completa di documentazione; i tempi tecnici dell'Ordine per il controllo e la materializzazione dell'iscrizione non sono imputabili all'istante e non invalidano la sanatoria quando la domanda e' stata presentata tempestivamente.
- L'iscrizione nell'elenco speciale non va intesa come piena equipollenza ai nuovi titoli universitari per ogni effetto giuridico, ma produce una specifica efficacia di tutela per le situazioni pregresse, inclusa la qualificazione necessaria per godere di esenzioni fiscali previste per i professionisti sanitari quando il legislatore ha previsto tale meccanismo.
- Per ottenere l'effetto favorevole in sede tributaria e' fondamentale documentare sia il titolo valido (diploma) sia il periodo di esercizio autonomo o dipendente coerente con l'attivita (prove probatorie: contratti, dichiarazioni fiscali, certificazioni, iscrizioni, documentazione sanitaria).
- In presenza di accertamenti tributari anteriori all'iscrizione nell'elenco speciale, la tempestiva domanda presentata entro il termine puo essere motivo per ottenere l'annullamento dell'accertamento se ricorrono i requisiti di legge; va valutata la prova della tempestiva presentazione.
- Le controversie di questo tipo possono avvalersi di orientamenti giurisprudenziali consolidati (es. Consiglio di Stato) che riconoscono la funzione sanante degli elenchi speciali per i titoli pre-riforma.
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