Sentenza del 27/10/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2014: la ricorrente chiedeva l'annullamento per mancanza di motivazione, l'esclusione dall'imposta di più aree ritenute pertinenziali (particelle 1X8, 1X0) e di altre aree ricadenti in zona vincolata F3.1 (parco agricolo collinare), la dichiarazione di inedificabilità o limitazione edificatoria della particella 2X3 e la rideterminazione del valore attribuito a €80/mq. Sosteneva inoltre omissione di comunicazione comunale sull'attribuzione di edificabilità e violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso.
La decisione
L'appello della contribuente è stato respinto. La corte ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato, ha confermato che la pertinenzialità non è provata (e che la ricorrente non l'aveva dichiarata), ha ritenuto edificabili le particelle contestate e ha accolto l'appello incidentale del Comune sulla particella 2X3 (ossia ha escluso la riduzione riconosciuta in primo grado). Per le aree agricole ricadenti in presunte fasce F3.1 la doglianza è stata considerata generica e non provata. Spese a carico della contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (norme IMU/ICI)
art. 11 comma 1; art. 5 comma 5
L'art.11(1) richiede motivazione dell'atto, ma la giurisprudenza consente una motivazione sufficiente se il contribuente è posto in grado di conoscere 'an' e 'quantum'. L'art.5(5) è richiamato in relazione ai criteri per la determinazione del valore venale da applicare.
Citata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione da parte del Comune: la corte ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione quando il PRG/zonizzazione era già definita (i terreni erano inseriti in zona B1 dal PRG 1999).
Piano Strutturale / Piano di indirizzo territoriale del Comune di Porcari (art.20, art.21 e relative determinazioni)
Il vincolo paesaggistico e le norme del piano non comportano automaticamente l'inedificabilità: essi impongono procedure e valutazioni specifiche ma non escludono di per sé la capacità edificatoria, salvo comprovata impossibilità normativa o reale.
Giurisprudenza di Cassazione e Sezioni Unite (casi citati in sentenza)
Cass. 26431/2017; Cass. 16681/2021; Cass. 19125/2016; Sez.5, sent.13742/2019
Principi utilizzati: standard di motivazione dell'accertamento (basta che il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali e contestarli); regole sulla pertinenzialità (è richiesta prova di un sicuro e durevole asservimento e spesso la dichiarazione preventiva in sede IMU); la mera utilizzazione come 'giardino' o elementi materiali rimovibili non sono sufficienti a provare pertinenzialità.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è valido se contiene dati catastali, valore applicato e riferimento alla deliberazione comunale: non è necessaria una motivazione analitica oltre tali elementi quando il contribuente è posto in grado di conoscere 'an' e 'quantum'.
- La qualificazione di un'area come pertinenziale richiede prova di un assoggettamento duraturo e funzionale all'edificio principale (criteri art. 817 c.c.); la semplice destinazione d'uso come giardino o la presenza di un cancello non sono di per sé sufficienti.
- La mancata comunicazione amministrativa al proprietario dell'attribuzione di edificabilità non annulla automaticamente l'accertamento se la zonizzazione urbanistica risulta già assegnata negli strumenti urbanistici vigenti.
- Il vincolo paesaggistico non implica automatico divieto di edificazione: comporta procedure e valutazioni specifiche per il rilascio dei titoli edilizi; l'inedificabilità deve essere provata concretamente.
- Per contestare con successo il valore venale attribuito dal Comune è necessario fornire documentazione tecnica e prove oggettive (es. studi di mercato, evidenze urbanistiche) che mostrino l'arbitrarietà o l'errore nell'attribuzione del valore.
- In giudizio tributario il mancato inserimento della pertinenza nella dichiarazione IMU indebolisce la posizione del contribuente: è preferibile dichiarare e, se ritenuto, chiedere rettifica, ma resta possibile provare la pertinenzialità in giudizio se documentata in modo chiaro e duraturo.
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