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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 1203 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2014: la ricorrente chiedeva l'annullamento per mancanza di motivazione, l'esclusione dall'imposta di più aree ritenute pertinenziali (particelle 1X8, 1X0) e di altre aree ricadenti in zona vincolata F3.1 (parco agricolo collinare), la dichiarazione di inedificabilità o limitazione edificatoria della particella 2X3 e la rideterminazione del valore attribuito a €80/mq. Sosteneva inoltre omissione di comunicazione comunale sull'attribuzione di edificabilità e violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso.

La decisione

L'appello della contribuente è stato respinto. La corte ha ritenuto l'avviso adeguatamente motivato, ha confermato che la pertinenzialità non è provata (e che la ricorrente non l'aveva dichiarata), ha ritenuto edificabili le particelle contestate e ha accolto l'appello incidentale del Comune sulla particella 2X3 (ossia ha escluso la riduzione riconosciuta in primo grado). Per le aree agricole ricadenti in presunte fasce F3.1 la doglianza è stata considerata generica e non provata. Spese a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (norme IMU/ICI)

    art. 11 comma 1; art. 5 comma 5

    L'art.11(1) richiede motivazione dell'atto, ma la giurisprudenza consente una motivazione sufficiente se il contribuente è posto in grado di conoscere 'an' e 'quantum'. L'art.5(5) è richiamato in relazione ai criteri per la determinazione del valore venale da applicare.

  • Legge 27 dicembre 2002 n. 289

    Citata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di comunicazione da parte del Comune: la corte ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione quando il PRG/zonizzazione era già definita (i terreni erano inseriti in zona B1 dal PRG 1999).

  • Piano Strutturale / Piano di indirizzo territoriale del Comune di Porcari (art.20, art.21 e relative determinazioni)

    Il vincolo paesaggistico e le norme del piano non comportano automaticamente l'inedificabilità: essi impongono procedure e valutazioni specifiche ma non escludono di per sé la capacità edificatoria, salvo comprovata impossibilità normativa o reale.

  • Giurisprudenza di Cassazione e Sezioni Unite (casi citati in sentenza)

    Cass. 26431/2017; Cass. 16681/2021; Cass. 19125/2016; Sez.5, sent.13742/2019

    Principi utilizzati: standard di motivazione dell'accertamento (basta che il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali e contestarli); regole sulla pertinenzialità (è richiesta prova di un sicuro e durevole asservimento e spesso la dichiarazione preventiva in sede IMU); la mera utilizzazione come 'giardino' o elementi materiali rimovibili non sono sufficienti a provare pertinenzialità.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è valido se contiene dati catastali, valore applicato e riferimento alla deliberazione comunale: non è necessaria una motivazione analitica oltre tali elementi quando il contribuente è posto in grado di conoscere 'an' e 'quantum'.
  • La qualificazione di un'area come pertinenziale richiede prova di un assoggettamento duraturo e funzionale all'edificio principale (criteri art. 817 c.c.); la semplice destinazione d'uso come giardino o la presenza di un cancello non sono di per sé sufficienti.
  • La mancata comunicazione amministrativa al proprietario dell'attribuzione di edificabilità non annulla automaticamente l'accertamento se la zonizzazione urbanistica risulta già assegnata negli strumenti urbanistici vigenti.
  • Il vincolo paesaggistico non implica automatico divieto di edificazione: comporta procedure e valutazioni specifiche per il rilascio dei titoli edilizi; l'inedificabilità deve essere provata concretamente.
  • Per contestare con successo il valore venale attribuito dal Comune è necessario fornire documentazione tecnica e prove oggettive (es. studi di mercato, evidenze urbanistiche) che mostrino l'arbitrarietà o l'errore nell'attribuzione del valore.
  • In giudizio tributario il mancato inserimento della pertinenza nella dichiarazione IMU indebolisce la posizione del contribuente: è preferibile dichiarare e, se ritenuto, chiedere rettifica, ma resta possibile provare la pertinenzialità in giudizio se documentata in modo chiaro e duraturo.

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