Sentenza del 27/10/2022 n. 4117 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2013 con contestazioni su: maggiori ricavi non dichiarati (nota di credito T. per Euro 27.142,85), sopravvenienza attiva per Euro 154.662,39 e variazione in diminuzione di Euro 55.000 (rinuncia finanziamento socio), compenso amministratore ritenuto indeducibile e ritenute d'acconto non operate, ammortamenti ritenuti indeducibili per carenza di documentazione, costi non documentati e non inerenti (complessivi Euro 123.904,50), indetraibilità IVA, maggiori IRAP e IVA. La contribuente ha dedotto di essersi attenuta ai principi contabili (OIC 28), che la rinuncia del socio sarebbe una patrimonializzazione e non imponibile, e ha prodotto documentazione e prospetti; l'Ufficio ha ritenuto molte poste rientranti nella nozione di "incasso giuridico" e non ha accolto le deduzioni.
La decisione
Parziale accoglimento dell'appello: annullata la ripresa a tassazione relativa alla nota di credito T. (Euro 27.142,85). Rigettati gli altri motivi: confermate la sopravvenienza attiva di Euro 154.662,39 (riqualificata come rinuncia a compenso dell'amministratore e quindi tassabile ai sensi dell'art. 88 TUIR), la obbligatorietà della ritenuta d'acconto su detto importo (art. 25 DPR 600/1973), la parte di compenso amministratore indeducibile (Euro 8.355,33) ai sensi dell'art. 95 TUIR comma 5, l'indetraibilità dell'IVA su fatture registrate oltre i termini consentiti (art. 19 DPR 633/1972), la non deducibilità di quote di ammortamento per mancanza di idonea documentazione e per assenza di sede operativa, e la non deducibilità dei costi ritenuti non inerenti (art. 109 TUIR) per Euro 123.904,50. Richiesta di disapplicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa (art. 6 D.Lgs. 472/1997) respinta. Spese processuali compensate nella misura di 1/3 tra le parti; l'appellante condannata a rifondere i restanti 2/3, liquidati in Euro 8.000,00 per compensi più spese generali come indicato.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. n. 633/1972
La Commissione ha ritenuto che, se la nota di credito è adeguatamente documentata e collegata all'operazione originaria entro i termini, la rettifica è legittima: nel caso specifico la nota di credito T. è stata considerata validamente giustificata e la ripresa annullata.
art. 88 TUIR
Le sopravvenienze attive (come la rinuncia del credito da parte del socio) sono tassabili; la rinuncia assume natura di utile non distribuito e va ricompresa nel reddito della società.
art. 95 TUIR
I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposti; la parte eccedente i limiti di deducibilità è stata disconosciuta (Euro 8.355,33).
art. 19 D.P.R. n. 633/1972
Termini per la detrazione IVA: la detrazione può essere effettuata entro la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto; qui l'Iva su fatture registrate tardivamente è risultata indetraibile.
art. 25 D.P.R. n. 600/1973
Obbligo di operare la ritenuta d'acconto anche in relazione alla nozione di "incasso giuridico" quale presupposto dell'imposizione: la rinuncia del socio è stata trattata come conseguimento del credito e ha imposto l'applicazione della ritenuta.
art. 102 e 103 D.P.R. n. 917/1986
Norme sull'ammortamento e sulla sua deducibilità: quote di ammortamento sono state disconosciute per assenza di idonea documentazione e perché le spese capitalizzate in precedenti esercizi non risultavano giustificate.
art. 109 TUIR
Deducibilità dei costi condizionata alla certezza, determinabilità e inerenza; l'Ufficio ha ricondotto a tassazione costi ritenuti non inerenti o non dimostrati (Euro 123.904,50).
art. 15 D.P.R. n. 633/1972 comma 3
Esclusione dalla base imponibile delle somme a titolo di rimborso anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate; mancanza di documenti intestati ai clienti ha impedito l'esclusione.
art. 6 D.Lgs. n. 472/1997
Disapplicazione sanzioni per incertezza normativa: la Commissione ha ritenuto che non sussistessero incertezze interpretative sufficienti (assenza di contrasto giurisprudenziale rilevante), quindi non applicabile l'esimente.
OIC 28 (principio contabile nazionale)
Principio contabile citato dalla contribuente per giustificare la patrimonializzazione della rinuncia al credito; la Commissione ha però ritenuto che la qualificazione civilistica contabile non precluda la riqualificazione fiscale come sopravvenienza attiva imponibile.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 2057/2020
Giurisprudenza richiamata dalla Commissione che riconosce la teoria dell'"incasso giuridico" e considera la rinuncia del socio come espressione di volontà di patrimonializzare la società, con effetti fiscali (imponibilità della rinuncia).
Massime di principio
- Le note di credito correttamente documentate e collegate all'operazione originaria, emesse entro i termini, possono essere legittimamente riconosciute e non sempre danno luogo a recupero d'imposta.
- La rinuncia del socio a crediti verso la società (compensi o finanziamenti) può essere riqualificata fiscalmente come sopravvenienza attiva/utile non distribuito e assoggettata a imposizione (teoria dell'"incasso giuridico"), con conseguente applicazione della ritenuta quando prevista.
- I compensi agli amministratori sono deducibili solo nell'esercizio in cui sono effettivamente corrisposti (art.95 TUIR comma 5); registrazioni contabili tardive o giroconti non bastano a superare i limiti di deducibilità.
- La detrazione IVA è subordinata al rispetto dei termini previsti dall'art.19 DPR 633/1972: fatture annotate fuori termine possono rendere l'IVA indetraibile.
- Per la deducibilità dei costi d'impresa è necessario provare la certezza, la determinabilità e l'inerenza (art.109 TUIR); l'onere probatorio grava sul contribuente e la mera contestazione contabile non è sufficiente.
- Le quote di ammortamento richiedono idonea documentazione e che i beni siano funzionali all'attività (sede operativa, utilizzo); in assenza di prova, le quote possono essere disconosciute.
- La sola conformità ai principi contabili nazionali non vincola l'interpretazione fiscale: qualificazioni civilistiche/contabili possono essere riqualificate fiscalmente.
- L'esenzione dalle sanzioni per 'obiettiva incertezza' richiede conflitti interpretativi giurisprudenziali significativi; divergenze tra amministrazione e associazioni di categoria non sono sufficienti.
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