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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 836 - Corte di Giustizia UE

Servizi televisivi - Art.56 TFUE - Servizi di creazione e produzione di opere cinematografiche e audiovisive - Operatori di servizi televisivi in abbonamento - Tassa di abbonamento dovuta dagli operatori televisivi in abbonamento - Destinazione degli introiti della tassa - Restrizione - Effetti troppo aleatori o troppo indiretti - Libera prestazione dei servizi - Esclusione Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 4, paragrafo 1 Causa C-411/21.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

NOWO ha impugnato l'imposizione di una tassa di abbonamento annuale prevista dall'art.10, par.2 della legge portoghese n.55/2012, versata dagli operatori di servizi televisivi in abbonamento e destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive. NOWO sosteneva che, destinando tali introiti principalmente a opere nazionali, la tassa riduceva i costi di produzione nazionali rispetto a quelli esteri e così discriminava indirettamente i prestatori di servizi transfrontalieri, violando l'art.56 TFUE.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'art.56 TFUE non osta a una normativa nazionale che istituisce una tassa destinata a finanziare la promozione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive, purché gli eventuali effetti di tale tassa sulla libera prestazione dei servizi di produzione siano troppo aleatori e troppo indiretti per costituire una restrizione. La Corte ha ritenuto, sulla base degli elementi a sua disposizione, che non era possibile dimostrare un effetto restrittivo: l'ammontare complessivo dei fondi non era quantificabile, il finanziamento è ripartito in modo contingentato tra numerose produzioni e molteplici fornitori di servizi nella filiera, e la scelta di acquisto degli operatori dipende anche da fattori culturali; pertanto gli effetti economici favorevoli a produzioni nazionali risultavano incerti/ipotetici. La Corte non ha risposto alla seconda questione (esistenza di regimi simili in altri Stati membri) perché non necessario.

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Articolo 56 TFUE

    L'art.56 vieta restrizioni alla libera prestazione di servizi tra Stati membri; tuttavia una misura che non ha lo scopo di disciplinare le condizioni di esercizio dei servizi e i cui effetti restrittivi sono troppo aleatori e indiretti non contrasta con tale divieto.

  • Legge portoghese n.55/2012

    Prevede la tassa di abbonamento a carico degli operatori televisivi in abbonamento i cui introiti finanziano il sostegno, la promozione e la divulgazione delle opere cinematografiche e audiovisive; la Corte si è attenuta all'interpretazione fattuale fornita dal giudice nazionale sulla destinazione degli introiti.

  • Regolamento (UE) n.651/2014

    La Commissione ha indicato che i contributi per la promozione delle opere audiovisive possono rientrare nel regime di aiuti compatibili previsto dall'art.54, ma la Corte ha ritenuto che la questione andava valutata dal giudice nazionale e che il rinvio riguardava specificamente l'interpretazione dell'art.56 TFUE.

  • Direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

    La direttiva consente agli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori stabiliti nel proprio territorio per sostenere la produzione di opere europee; la Corte ha osservato la pertinenza ma ha ritenuto che il rinvio chiedeva l'interpretazione dell'art.56 TFUE.

  • Trattato - Articolo 267 TFUE

    Richiamato nel procedimento pregiudiziale: il rinvio alla Corte è stato fatto dal giudice nazionale nell'ambito della cooperazione prevista dall'art.267; la Corte si attiene all'interpretazione dei fatti e del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Una tassa nazionale destinata a finanziare la promozione/produzione audiovisiva non è automaticamente incompatibile con l'art.56 TFUE: occorre valutare l'effettivo impatto sui mercati transfrontalieri.
  • Per costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi gli effetti devono essere concreti, prevedibili e idonei a rendere più difficile o meno attraente la prestazione transfrontaliera; effetti aleatori, indiretti o contingenti non bastano.
  • Fattori rilevanti nella valutazione: quantificabilità degli importi coinvolti, modalità di ripartizione dei fondi (contingentata vs automatica), numerosità e diversità dei beneficiari nella filiera produttiva, e rilevanza di fattori culturali nella scelta di acquisizione delle opere.
  • Il giudice nazionale mantiene il compito di verificare i fatti concreti e applicare il principio; la Corte fornisce i criteri di valutazione ma non sostituisce l'accertamento materiale.
  • Altre normative UE (regole sugli aiuti di Stato, direttiva sui servizi media audiovisivi) possono essere rilevanti e devono essere considerate parallelamente quando si valuta la compatibilità di tali misure.

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