Sentenza del 27/10/2022 n. 837 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Processo tributario- sentenza - sottoscrizione - firma digitale - possibilità - anteriormente altermine previsto in via ordinaria - ammissibilità - sua inesistenza -esclusione Processo tributario- trattazione - modalità - "UAD" - istanza della parte - automaticoaccoglimento - esclusione - valutazione discrezionale del Presidente dellaCommissione - violazione del contraddittorio - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado sollevando: 1) inesistenza della sentenza perché sottoscritta digitalmente il 25/05/2021, data anteriore all'adozione ordinaria della firma digitale nel processo tributario; 2) violazione del contraddittorio per il mancato accoglimento della richiesta di udienza a distanza (U.A.D.); 3) sul merito, contestazione degli accertamenti fiscali (maggiore IRAP, IVA, IRPEF, contributi e sanzioni) per inesattezze contabili, difetto di motivazione e illegittimità della delega di firma applicata dall'Ufficio nei confronti delle socie.
La decisione
La Commissione d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Sul punto della firma digitale ha ritenuto valida la sottoscrizione: la disciplina primaria (c.a.d.) riconosce l'equivalenza tra sottoscrizione fisica e digitale e la firma digitale identifica l'autore; le misure emergenziali (art. 83 c.6 d.l. 18/2020) e le successive delibere del C.P.G.T. n.433 (22/04/2020) e la delibera direttoriale del M.E.F. (15/06/2020) hanno legittimato l'impiego della firma digitale e il deposito telematico delle sentenze anche prima della data ordinaria di introduzione. Quanto all'udienza, la possibilità di svolgere l'udienza da remoto è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 27 d.l. n.137/2020; in difetto di autorizzazione è legittimo procedere sulla base degli atti o con contraddittorio cartolare. Sul merito l'accertamento è stato confermato: la contabilità è risultata complessivamente inattendibile, le censure degli appellanti generiche o non provate e l'adozione delle sanzioni e dell'aggio corretta nella misura minima ove applicata. Spese legali liquidate in favore dell'Agenzia (€ 7.000,00).
Norme richiamate
d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
art. 1 lett. p), art. 20, art. 41
La firma digitale conferisce al documento informatico il requisito della forma scritta e consente l'identificazione dell'autore; il c.a.d. si applica anche al processo tributario salvo diversa disciplina, quindi la sottoscrizione digitale è equipollente a quella fisica.
d.l. n. 18/2020 (art. 83, comma 6) convertito con l. n. 27/2020
Attribuisce ai capi degli uffici giudiziari poteri organizzativi per misure emergenziali (evitare assembramenti), includendo la possibilità di deposito a distanza e modalità operative quali la sottoscrizione digitale dei provvedimenti.
Delibera C.P.G.T. 22/04/2020, n. 433
delibera n. 433/22.4.2020
Ha consentito in via generale il deposito telematico delle sentenze con firma digitale anche utilizzando gestori diversi dal Provvedimento Giurisdizionale Digitale, anticipando l'uso della firma digitale per il periodo emergenziale.
Delibera direttoriale M.E.F. 15/06/2020
provvedimento direttoriale 15.6.2020
Ha attivato tecnicamente la funzione che ha reso effettivo il deposito telematico delle sentenze con firma digitale sin dal 15/6/2020, adempiendo le esigenze tecniche richiamate dalla delibera C.P.G.T.
d.l. n. 137/2020
Regola le udienze in regime emergenziale: l'udienza a distanza è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Commissione; in mancanza di autorizzazione è legittimo decidere sulla base degli atti o procedere con contraddittorio scritto (cartolare).
d.m. 23/12/2013, n. 163
art. 1 lett. f), art. 14 comma 3, art. 16
Norme tecniche applicative sul fascicolo informatico e sul deposito delle sentenze nelle Commissioni tributarie; integrano l'applicazione del c.a.d. al processo tributario.
Massime di principio
- La firma digitale, se idonea ad identificare l'autore, rende il provvedimento informatico valido e non ne determina l'inesistenza: la finalità della sottoscrizione è individuare l'autore e la firma digitale assolva tale scopo.
- In situazioni di emergenza sanitaria, le misure organizzative adottate in base a norme primarie possono giustificare l'uso anticipato di strumenti telematici; le norme secondarie tecniche non possono contraddire i principi di livello primario ma possono soltanto disciplinare aspetti organizzativi e disciplinari.
- La richiesta di udienza da remoto non costituisce un diritto assoluto della parte: l'autorizzazione alla U.A.D. è discrezionale del Presidente della Commissione; se la U.A.D. non è concessa, la trattazione "sulla base degli atti" o il contraddittorio cartolare sono procedimenti legittimi.
- La delega alla sottoscrizione di atti (delega di firma) nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ufficio non invalida automaticamente gli atti impugnati, purché sia possibile riscontrare la corrispondenza tra il sottoscrittore e la qualifica delegata; la delega di funzioni sarebbe un quid pluris ma non necessaria per la validità dell'atto.
- In tema di imposte, per essere efficaci le censure nel grado d'appello devono essere specifiche e provate: censure generiche, riproposizioni per relationem e asserzioni apodittiche sono generalmente inammissibili o inefficaci.
- Quanto alle sanzioni tributarie, l'adozione della misura minima o l'assolvimento "per relationem" della motivazione dell'atto di contestazione rendono più debole la doglianza sulla quantificazione e motivazione delle sanzioni.
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