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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4653 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Notificazioni - Non sussistenza di un obbligo di indicazione del proprio nominativo sul citofono o cassetta postale in capo ai soggetti giuridici - Atteggiamento omissivo del notificatore - Irregolarità della notifica - Decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto irregolare la notifica del prodromico avviso di accertamento. Per l'irregolarità della notifica, l'Ufficio è stato considerato decaduto dal potere di richiedere e riscuotere le somme derivanti dalla presunta plusvalenza. In sostanza la pretesa impositiva è stata esclusa per vizi nella notifica, con riferimento anche alla giurisprudenza consolidata (Cass. 11138/03; 20425/07).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contenzioso relativo all'accertamento di plusvalenze per cessione di terreni ritenuti edificabili; l'Ufficio ha inviato il prodromico avviso di accertamento ma la notificazione è stata effettuata in modo irregolare. Il notificatore, giunto in uno stabile privo di portiere, ha constatato l'assenza del nominativo dell'amministratrice/società sul citofono o sulla cassetta postale e la presenza di altri nominativi, e si è limitato a redigere una relazione negativa senza procedere alla notifica personale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Poiché non sussiste per legge l'obbligo per i soggetti giuridici di indicare il proprio nominativo su citofono o cassetta postale, l'atteggiamento omissivo del notificatore ha reso incompiuto il procedimento notificatorio.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    Richiama la garanzia del giusto processo e del diritto di difesa; impone che gli atti processuali essenziali (come la notifica) siano eseguiti correttamente per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • d.lgs. 546/1992, art. 64

    Norma richiamata a fondamento del procedimento tributario; nella lettura della sentenza è stata utilizzata per collegare l'irregolarità della notifica all'impossibilità per l'Ufficio di proseguire nella pretesa impositiva nei confronti del contribuente.

  • c.p.c., art. 395, n. 3

    Riferimento al vizio o all'irregolarità degli atti processuali; nella fattispecie l'art. 395 n.3 è evocato per qualificare la nullità/irregolarità della notifica conseguente all'atteggiamento omissivo del notificatore.

  • c.p.c., art. 140

    Norma richiamata nel testo per la possibilità di notificare ad altre persone presenti nell'edificio o al destinatario mediante mezzi alternativi; la sentenza sottolinea che il notificatore avrebbe dovuto valutare e adottare le opportune modalità di notifica previste dall'art. 140 invece di limitarsi a una relazione negativa.

  • Cass. 11138/2003

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui vizi della notifica, soprattutto nei procedimenti tributari, possono comportare la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo quando la tempestività e la correttezza del contraddittorio risultano compromesse.

  • Cass. 20425/2007

    Ulteriore precedenza giurisprudenziale utilizzata per confermare che la mancanza di una notifica regolare del provvedimento prodromico può determinare l'incapacità dell'Amministrazione di far valere la pretesa tributaria.

Massime di principio

  • L'assenza del nominativo di una persona giuridica su citofono o cassetta postale non configura di per sé un impedimento legale alla difesa né obbliga il soggetto a esporre tale indicazione; pertanto il notificatore non può limitarsi a una relazione negativa quando esistono altri elementi che consentono di individuare o raggiungere il destinatario.
  • Il notificatore ha l'obbligo di adottare comportamenti attivi e diligenti: se in uno stabile senza portiere trova altri nominativi o elementi utili all'individuazione, deve valutare e tentare le modalità alternative di notifica (es. art. 140 c.p.c., notifica al rappresentante o persona idonea, invio a domicilio risultante da pubblici registri), prima di dichiarare impossibile la notifica.
  • Nel processo tributario la correttezza formale della notifica del provvedimento prodromico è cruciale; un vizio sostanziale nella notifica può portare alla decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, con conseguente improcedibilità o inefficacia dell'accertamento.
  • Per il contribuente: conservare e produrre prove (es. documentazione anagrafica, visure, certificazioni di domicilio o procura) e contestare tempestivamente eventuali notifiche ritenute irregolari è fondamentale per far valere la nullità dell'atto.
  • Per l'Amministrazione: seguire scrupolosamente le prassi di notifica, annotare i tentativi e i motivi di eventuale impossibilità, e utilizzare canali alternativi previsti dalla legge; l'omissione o la superficialità può compromettere l'azione impositiva.

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