Sentenza del 27/10/2022 n. 4653 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni - Non sussistenza di un obbligo di indicazione del proprio nominativo sul citofono o cassetta postale in capo ai soggetti giuridici - Atteggiamento omissivo del notificatore - Irregolarità della notifica - Decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto irregolare la notifica del prodromico avviso di accertamento. Per l'irregolarità della notifica, l'Ufficio è stato considerato decaduto dal potere di richiedere e riscuotere le somme derivanti dalla presunta plusvalenza. In sostanza la pretesa impositiva è stata esclusa per vizi nella notifica, con riferimento anche alla giurisprudenza consolidata (Cass. 11138/03; 20425/07).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contenzioso relativo all'accertamento di plusvalenze per cessione di terreni ritenuti edificabili; l'Ufficio ha inviato il prodromico avviso di accertamento ma la notificazione è stata effettuata in modo irregolare. Il notificatore, giunto in uno stabile privo di portiere, ha constatato l'assenza del nominativo dell'amministratrice/società sul citofono o sulla cassetta postale e la presenza di altri nominativi, e si è limitato a redigere una relazione negativa senza procedere alla notifica personale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Poiché non sussiste per legge l'obbligo per i soggetti giuridici di indicare il proprio nominativo su citofono o cassetta postale, l'atteggiamento omissivo del notificatore ha reso incompiuto il procedimento notificatorio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiama la garanzia del giusto processo e del diritto di difesa; impone che gli atti processuali essenziali (come la notifica) siano eseguiti correttamente per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale.
Norma richiamata a fondamento del procedimento tributario; nella lettura della sentenza è stata utilizzata per collegare l'irregolarità della notifica all'impossibilità per l'Ufficio di proseguire nella pretesa impositiva nei confronti del contribuente.
Riferimento al vizio o all'irregolarità degli atti processuali; nella fattispecie l'art. 395 n.3 è evocato per qualificare la nullità/irregolarità della notifica conseguente all'atteggiamento omissivo del notificatore.
Norma richiamata nel testo per la possibilità di notificare ad altre persone presenti nell'edificio o al destinatario mediante mezzi alternativi; la sentenza sottolinea che il notificatore avrebbe dovuto valutare e adottare le opportune modalità di notifica previste dall'art. 140 invece di limitarsi a una relazione negativa.
Cass. 11138/2003
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui vizi della notifica, soprattutto nei procedimenti tributari, possono comportare la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo quando la tempestività e la correttezza del contraddittorio risultano compromesse.
Cass. 20425/2007
Ulteriore precedenza giurisprudenziale utilizzata per confermare che la mancanza di una notifica regolare del provvedimento prodromico può determinare l'incapacità dell'Amministrazione di far valere la pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'assenza del nominativo di una persona giuridica su citofono o cassetta postale non configura di per sé un impedimento legale alla difesa né obbliga il soggetto a esporre tale indicazione; pertanto il notificatore non può limitarsi a una relazione negativa quando esistono altri elementi che consentono di individuare o raggiungere il destinatario.
- Il notificatore ha l'obbligo di adottare comportamenti attivi e diligenti: se in uno stabile senza portiere trova altri nominativi o elementi utili all'individuazione, deve valutare e tentare le modalità alternative di notifica (es. art. 140 c.p.c., notifica al rappresentante o persona idonea, invio a domicilio risultante da pubblici registri), prima di dichiarare impossibile la notifica.
- Nel processo tributario la correttezza formale della notifica del provvedimento prodromico è cruciale; un vizio sostanziale nella notifica può portare alla decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo, con conseguente improcedibilità o inefficacia dell'accertamento.
- Per il contribuente: conservare e produrre prove (es. documentazione anagrafica, visure, certificazioni di domicilio o procura) e contestare tempestivamente eventuali notifiche ritenute irregolari è fondamentale per far valere la nullità dell'atto.
- Per l'Amministrazione: seguire scrupolosamente le prassi di notifica, annotare i tentativi e i motivi di eventuale impossibilità, e utilizzare canali alternativi previsti dalla legge; l'omissione o la superficialità può compromettere l'azione impositiva.
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