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Legge

LEGGE 19 maggio 1971, n. 403

Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

Normativa italiana071U0403Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (19/05/1971) che imponeva a enti ospedalieri e strutture di cura pubbliche e private l'assunzione diretta di massaggiatori/massofisioterapisti ciechi in rapporto al numero di posti-letto, prevedeva l'istituzione del ruolo organico anche in deroga alle normali procedure di concorso, limite orario di 6 ore giornaliere, conversione di titoli e procedure di idoneità per i non diplomati. L'art.1 è stato abrogato dalla L. 30/12/2018, n.145; molte disposizioni sono sostanzialmente superate da successiva normativa sul collocamento obbligatorio e l'organizzazione sanitaria.

Assunzione e disciplina dei massaggiatori/massofisioterapisti ciechi

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