LEGGE 19 maggio 1971, n. 403
Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (19/05/1971) che imponeva a enti ospedalieri e strutture di cura pubbliche e private l'assunzione diretta di massaggiatori/massofisioterapisti ciechi in rapporto al numero di posti-letto, prevedeva l'istituzione del ruolo organico anche in deroga alle normali procedure di concorso, limite orario di 6 ore giornaliere, conversione di titoli e procedure di idoneità per i non diplomati. L'art.1 è stato abrogato dalla L. 30/12/2018, n.145; molte disposizioni sono sostanzialmente superate da successiva normativa sul collocamento obbligatorio e l'organizzazione sanitaria.
Assunzione e disciplina dei massaggiatori/massofisioterapisti ciechi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 5 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 1 giu 1971LEGGE 1 giugno 1971, n. 291
- Legge · 30 mar 1971LEGGE 30 marzo 1971, n. 118
- Legge · 9 mar 1971LEGGE 9 marzo 1971, n. 98
- Legge · 25 feb 1971LEGGE 25 febbraio 1971, n. 111
- Legge · 14 ago 1971LEGGE 14 agosto 1971, n. 817
- Legge · 11 feb 1971LEGGE 11 febbraio 1971, n. 50
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →