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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4655 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamento - Giudizi tra le stesse parti con medesimo rapporto giuridico - Passaggio in giudicato - Inesistenza giuridica delle cartelle il cui esame era precluso dal giudicato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che il giudicato preclude il riesame dello stesso punto di diritto tra le stesse parti e relativo al medesimo rapporto giuridico. Di conseguenza la cartella di pagamento annullata con sentenza divenuta definitiva deve essere cancellata dagli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dichiarata inesistente. (Riferimento: Conf. Cass. 13152/19).

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel processo tributario erano pendenti due giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico; in uno dei giudizi era intervenuta una sentenza definita con passaggio in giudicato che aveva annullato la cartella di pagamento. La questione era se il secondo giudizio potesse riesaminare il medesimo punto di diritto già accertato dal giudicato, anche se il nuovo processo persegue finalità diverse dal petitum del primo.

Norme richiamate

  • Conf. Cass. 13152/19

    La giurisprudenza conferma che la cosa giudicata tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico impedisce il riesame dei punti già decisi; le cartelle annullate con giudicato devono essere cancellate dagli archivi e dichiarate inesistenti.

Massime di principio

  • La cosa giudicata (res judicata) tra le stesse parti sul medesimo rapporto giuridico preclude il riesame degli stessi punti di diritto anche se il successivo giudizio persegue finalità diverse dal petitum originario.
  • Una cartella di pagamento annullata con sentenza divenuta definitiva deve essere cancellata dai registri/archivi dell'ente riscossore e considerata inesistente; l'interessato può chiederne formalmente la rimozione e il riconoscimento dell'inesistenza.
  • Per applicare la preclusione è necessario verificare: identità delle parti, identità del rapporto giuridico e coincidenza del punto di diritto già deciso con la questione proposta nel nuovo giudizio.
  • Se il nuovo giudizio verte su fatti o rapporti giuridici diversi e non compresi nell'ambito della decisione ormai passata in giudicato, il riesame può essere ammesso; la distinzione fattuale/giuridica va dimostrata concretamente.
  • L'amministrazione pubblica è obbligata ad aggiornare i propri archivi in conseguenza del giudicato; l'eventuale inerzia può essere impugnata dal privato davanti al giudice amministrativo o tributario a seconda dei rimedi disponibili.
  • In pratica il contribuente deve produrre la sentenza divenuta definitiva nel successivo procedimento e dedurne l'effetto preclusivo, oltre a richiedere l'annotazione/cancellazione presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

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