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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13438/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (medico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un medico specializzando per il danno derivante dal tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che il diritto alla remunerazione non spettasse a chi avesse iniziato la specializzazione prima del 1 gennaio 1983. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello del medico, affermando che il risarcimento spettava comunque per il periodo di specializzazione successivo al 1 gennaio 1983, nei limiti fissati dall'art. 11 della legge n. 370/1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 82/76, 93/16, 75/363, dell'art. 2043 c.c., dell'art. 11 l. n. 370/1999 e della sentenza della Corte di giustizia UE del 24 gennaio 2018, sostenendo che, essendosi il controricorrente immatricolato prima del 1982, ogni pretesa risarcitoria sarebbe esclusa perché il diritto all'adeguata remunerazione sarebbe sorto solo per chi avesse iniziato la specializzazione dopo il 29 gennaio 1982.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando il principio già consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri oppure a due o più di essi, come indicato negli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. La Corte ha valorizzato l'adeguamento della giurisprudenza nazionale alla successiva pronuncia della Corte di giustizia UE del 3 marzo 2022 e ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità. Nel dispositivo trascritto è riportata l'espressione "dichiara inammissibile il ricorso", ma la motivazione esaminata sviluppa il rigetto nel merito; sulla base del testo complessivo si ricava comunque la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne fonda specificamente la decisione, limitandosi a confermare il diritto al risarcimento per inadempimento della direttiva.

  • art. 11, Legge n. 370/1999

    utilizzato dalla Corte d'appello per quantificare il risarcimento spettante al medico specializzando per il periodo successivo al 1 gennaio 1983.

  • direttiva CEE 82/76

    la Corte la considera, insieme alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come fonte del diritto ad una remunerazione adeguata per i medici specializzandi secondo i limiti temporali e oggettivi indicati dalla giurisprudenza UE.

  • direttiva CEE 93/16

    richiamata dal ricorrente tra le fonti europee asseritamente violate.

  • direttiva CEE 75/363

    la Corte, in combinato con la 75/362/CEE e la 82/76/CEE, la collega al principio della remunerazione adeguata per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi.

  • direttiva CEE 75/362/CEE

    richiamata come direttiva rilevante; la Corte evidenzia che il diritto al risarcimento opera per le specializzazioni menzionate negli artt. 5 e 7 di tale direttiva.

  • art. 2, par. 1, lett. c), direttiva 75/363/CEE

    interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che le formazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite dopo il 1 gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente per il periodo successivo a tale data.

  • art. 3, par. 1-2, direttiva 75/363/CEE

    letto congiuntamente all'art. 2 e all'allegato della direttiva nel senso sopra indicato.

  • artt. 5 e 7, direttiva 75/362/CEE

    indicano le specializzazioni mediche che, se comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, consentono il riconoscimento del diritto alla remunerazione adeguata dal 1 gennaio 1983.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, perché esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sulla formazione medica specialistica spetta anche a chi abbia iniziato il corso prima del 1982, purché la formazione sia proseguita dopo il 1 gennaio 1983 e riguardi una specializzazione compresa nelle categorie previste dal diritto UE.
  • Ai fini della tutela risarcitoria non rileva solo la data di immatricolazione al corso, ma il fatto che il periodo di formazione si sia svolto, almeno in parte, dopo la scadenza del termine di adeguamento fissato dal diritto unionale.
  • La giurisprudenza nazionale deve conformarsi all'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE in tema di remunerazione adeguata dei medici specializzandi, anche superando precedenti arresti interni non più compatibili.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente il principio eurounitario sulla spettanza del risarcimento, il ricorso per cassazione che si limiti a sostenere l'esclusione in ragione della sola data di iscrizione al corso è infondato.
  • Le amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate dal materiale versamento del contributo unificato tramite prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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